Decontribuzione Sud, le indicazioni operative Inps per la fruizione dell'esonero

La misura "Decontribuzione Sud" spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico, purché sia rispettato il requisito geografico della prestazione lavorativa. In quest’ottica, l’agevolazione non ha natura di incentivo all’assunzione e, pertanto, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione. Il diritto alla fruizione, tuttavia, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato al possesso della regolarità contributiva (Inps, ircolare 22 ottobre 2020, n. 122)

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico, in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale. Pertanto, l’agevolazione spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori.
Per i datori di lavoro con sede legale in regione diversa dalle quelle ammesse, i quali comunque abbiano in corso rapporti di lavoro per prestazioni lavorative da svolgersi in una unità operativa ubicata nelle suddette regioni, è necessario che la Struttura Inps competente, a seguito di specifica richiesta da parte del datore di lavoro interessato e dopo aver effettuato i dovuti controlli, inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione "0L", recante il significato di "Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno", con data inizio validità dal 1° ottobre 2020 e con fine validità al 31 dicembre 2020. In particolare, le Strutture territoriali sono tenute a verificare, mediante la consultazione delle comunicazioni obbligatorie, che la prestazione lavorativa si svolge in una sede di lavoro ubicata all’interno delle regioni ammesse e che tale unità operativa risulta regolarmente associata al datore di lavoro e registrata all’interno dell’apposita sezione del "Fascicolo elettronico aziendale".
L’esonero è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, senza previsione di un limite individuale massimo mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Ai fini della delimitazione dell’agevolazione, non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo di Tesoreria (art. 1, co. 755, L. n. 296/2006);
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi bilaterali di solidarietà (artt. 26, 27, 28, 29 e 40 D.Lgs. n. 148/2015);
- il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
- il contributo in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 25, co. 4, L. n. 845/1978);
L’agevolazione è applicabile per il periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020. Tale periodo di fruizione può essere sospeso nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, solo in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.
La misura "Decontribuzione Sud" spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico, purché sia rispettato il requisito geografico della prestazione lavorativa. In quest’ottica, l’agevolazione non ha natura di incentivo all’assunzione e, pertanto, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (art. 31, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150). Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, tuttavia, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato al possesso della regolarità contributiva, dell’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge, del rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 1, co. 1175, L. n. 296/2006).
Sotto il profilo della compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato, è richiesto che i benefici rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:
- siano di importo non superiore a 800.000 euro, per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia da COVID-19;
- siano concessi entro il 30 giugno 2021.
In ragione dell’entità della misura di sgravio, la stessa risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. La suddetta cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo, che con riferimento agli incentivi di tipo economico.
I datori di lavoro interessati, che intendono fruire dell’agevolazione, espongono, a partire dal flusso Uniemens di competenza ottobre 2020, i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. Per esporre il beneficio spettante, invece, devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <Incentivo> i seguenti elementi:
- nell’elemento <TipoIncentivo>, il valore "ACAS", avente il significato di "Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020";
- nell’elemento <CodEnteFinanziatore>, il valore "H00" (Stato);
- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo>, l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente.
I dati suesposti nell’Uniemens vengono poi riportati, a cura dell’Inps, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:
- con il codice "L540", avente il significato di "Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020".