Decontribuzione Sud per l'anno 2021, le indicazioni Inps per la fruizione

Con circolare n. 33/2021, l’Inps fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura Decontribuzione Sud, limitatamente al periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021, a seguito dell’adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea. Per quanto attiene al periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2029, occorrerà attendere l’esito dell’ulteriore procedimento di autorizzazione.

Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione, determinati dall’epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, è disposto il beneficio della decontribuzione per i rapporti di lavoro dipendente, a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle seguenti regioni: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Molise; Puglia; Sardegna; Sicilia. Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori. L’esonero è previsto sino al 31 dicembre 2029, con una diversa modulazione dell’intensità della misura:
- 30% fino al 31 dicembre 2025;
- 20% per gli anni 2026 e 2027;
- 10% per gli anni 2028 e 2029.
L'agevolazione in parola è stata concessa, per effetto dell’adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea, limitatamente al periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021. Per quanto attiene al periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2029, occorrerà invece attendere l’esito dell’ulteriore procedimento di autorizzazione.
Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo, dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico e degli ulteriori soggetti espressamente esclusi:
- enti pubblici economici;
- gli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
- enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
- ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- aziende speciali costituite anche in consorzio;
- consorzi di bonifica;
- consorzi industriali;
- enti morali;
- gli enti ecclesiastici;
- le imprese operanti nel settore finanziario.
Al fine di garantire la legittima fruizione dello sgravio nelle ipotesi in cui un datore di lavoro, titolare di una matricola il cui indirizzo è coincidente con la sede legale in regioni non oggetto di decontribuzione, presenti una o più unità operative ubicate nelle suddette regioni, è necessario che la Struttura Inps territorialmente competente, a seguito di specifica richiesta da parte del datore di lavoro interessato e dopo aver effettuato i dovuti controlli, inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione "0L", recante il significato di "Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno". Pertanto, le Strutture territoriali, dopo aver verificato, mediante la consultazione delle comunicazioni obbligatorie, che la prestazione lavorativa si svolge in una sede di lavoro ubicata all’interno delle regioni ammesse e che tale unità operativa risulta regolarmente associata al datore di lavoro e registrata all’interno dell’apposita sezione del "Fascicolo elettronico aziendale", possono attribuire o prorogare il codice di autorizzazione "0L"con data inizio validità dal 1° gennaio 2021 e con fine validità al 31 dicembre 2021.
Riguardo all’applicabilità dell’esonero ai rapporti di somministrazione, il beneficio non è riconoscibile allorquando il  lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell’azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, sia formalmente incardinato presso un’agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle ammesse ad usufruire dello sgravio. In sostanza, ai fini del legittimo riconoscimento della decontribuzione, rileva la sede di lavoro del datore di lavoro e non dell’utilizzatore. Qualora, invece, l’agenzia di somministrazione abbia sede legale o operativa in una delle regioni svantaggiate, l’esonero può essere fruito dalla predetta agenzia; ciò, a prescindere da dove effettivamente il lavoratore presti la propria attività lavorativa. Al fine della corretta applicazione della misura, anche per l’agenzia di somministrazione vale il rispetto di tutti i presupposti legittimanti.
Con riferimento ai lavoratori marittimi, categoria gente di mare (art. 115, Codice della navigazione), tenuti a svolgere la propria attività lavorativa a bordo delle navi, le imprese armatoriali possono beneficiare dell’esonero contributivo per i lavoratori marittimi che siano imbarcati su navi iscritte nei compartimenti marittimi ricadenti nelle regioni svantaggiate.
L’esonero si applica nella misura del 30% della contribuzione datoriale prevista, senza individuazione di un tetto massimo mensile, fino al 31 dicembre 2021, per i rapporti di lavoro subordinati sia instaurati che instaurandi. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo di Tesoreria (art. 1, co. 755, L. 27 dicembre 2006, n. 296);
- il contributo, ove dovuto, al FIS e ai Fondi di solidarietà bilaterale, anche alternativi (artt. 26, 27, 28 e 29, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148), nonché ai Fondi di solidarietà territoriali intersettoriali della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano-Alto Adige (art. 40, D.Lgs. n. 148/2015), nonché al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (D.M. n. 95269/2016);
- il contributo previsto, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 25, co. 4, L. 21 dicembre 1978, n. 845).
La misura c.d. Decontribuzione Sud non ha natura di incentivo all’assunzione e, pertanto, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (art. 31, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150). Sostanziandosi in un beneficio contributivo, invece, il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al possesso della regolarità contributiva (DURC), all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e al rispetto degli altri obblighi di legge, al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 1, co. 1175, L. n. 296/2006).
Configurandosi poi come aiuto di Stato, l’agevolazione è concessa nei limiti ed alle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (c.d. Temporary Framework):
- aiuti di importo non superiore a 1.800.000 euro per impresa, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- aiuti concessi a imprese non già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (art. 2, punto 18), Regolamento (UE) n. 651/2014) ovvero concessi a microimprese o piccole imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non destinatarie di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione;
- aiuti concessi entro il 31 dicembre 2021;
- soggetti non beneficiari di agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea e che non sono stati restituiti (c.d. clausola Deggendorf).
In ragione dell’entità della misura di sgravio, lo stesso è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione. La suddetta cumulabilità trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi) che con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, incentivo all’assunzione di disabili o incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI). Al riguardo, laddove si intenda cumulare la Decontribuzione Sud con altri regimi agevolati riguardanti i medesimi lavoratori, la stessa trova applicazione in via residuale sulla contribuzione residua datoriale, non esonerata ad altro titolo.
I datori di lavoro interessati, che intendono fruire dell’agevolazione, espongono, fino al mese dicembre 2021, i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione, valorizzando, secondo le consuete  modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. Per esporre il beneficio spettante devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
- nell’elemento <TipoIncentivo>, va inserito il valore "ACAS", avente il significato di "Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art. 27 D.L n. 104/2020 e art. 1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020";
- nell’elemento <CodEnteFinanziatore>, il valore "H00" (Stato);
- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo>, l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell’elemento <ImportoArrIncentivo>, l’importo dell’esonero relativo al solo mese di gennaio 2021. La valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nel flusso Uniemens di competenza febbraio 2021.
I dati suesposti nell’Uniemens sono poi riportati, a cura dell’Inps, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:
- con il codice "L540", avente il significato di "Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art. 27 D.L n.104/2020 e art. 1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020";
- con il codice "L543", avente il significato di "Arretrato Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art. 27 D.L n.104/2020 e art. 1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020 - mese di gennaio 2021".