Conversione del lavoro a progetto in rapporto di lavoro subordinato

In ipotesi di contratto di collaborazione a progetto all'invalidità per genericità del progetto segue la conversione ex lege in contratto di lavoro subordinato (Corte di Cassazione, Ordinanza 21 novembre 2022, n. 34193).

 

Il caso

La Corte d'Appello di Bologna rigettava l'opposizione proposta da una società ad un avviso di addebito emesso dall'Inps e traente origine da due contratti di collaborazione a progetto convertiti in rapporti di lavoro subordinato.

La Corte, in particolare, poneva a fondamento della propria decisione la circostanza che i progetti fossero carenti di specificità, ritenendo, altresì, che, in base all’art. 69 d. Igs. n. 276/03, dovesse ritenersi operante una presunzione assoluta, e non solo relativa, di natura subordinata del rapporto.

La società ha proposto ricorso per cassazione, lamentando che la Corte di merito avesse errato non solo nel ritenere generici i progetti, ma anche nell'applicare la presunzione assoluta laddove bene aveva fatto il giudice di primo grado a ritenere la presunzione solo relativa e a escludere la prova della subordinazione.

La decisione della Corte

Il Collegio ha rigettato il ricorso, precisando che, nel caso di specie, per entrambi i contratti a progetto, uno stipulato prima dell'intervento normativo di cui all'art. 1, co. 24 I. n. 92/12 all'art. 69 d. Igs. n. 276/03, e uno stipulato in epoca successiva, alla genericità del progetto seguiva la conversione ex lege in contratto di lavoro subordinato.
Sul punto la Suprema Corte ha specificato che anteriorimente all’intervento della citata legge, era stato affermato che il regime sanzionatorio previsto nell'originario testo contemplasse due distinte e strutturalmente differenti ipotesi: il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto era sanzionato con la c.d. conversione del rapporto "ope legis", restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria; diversamente era disciplinata, invece, l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, fosse giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti.
Tenuto conto di tale quadro normativo, dunque, una volta accertata la illegittimità del progetto per sua genericità, non occorreva alcun accertamento teso a verificare se i rapporti di lavoro si fossero esplicati, in concreto, secondo i canoni della subordinazione, operando, al contrario, la regola di automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Per i contratti conclusi successivamente all'art.1, co. 24 I. n. 92/12, invece, la conversione ex lege deriva direttamente dal testo legislativo di interpretazione autentica, discendendo dalla volontà del legislatore l’esclusione della presunzione semplice di subordinazione e l’affermazione che, all'invalidità per genericità del progetto, segue la costituzione del rapporto di lavoro subordinato.