Controlli sul patrimonio mobiliare del risparmiatore per l'indennizzo forfettario

Definite le modalità di effettuazione dei controlli per la verifica della sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore per l'indennizzo forfettario (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Decreto 02 marzo 2021)

Il decreto in oggetto disciplina le modalità per la verifica, mediante le informazioni detenute dalle banche dati dell'Agenzia delle entrate e rese consultabili sulla base di apposita convenzione, del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, di valore inferiore a 100.000 euro posseduto al 31 dicembre 2018, dichiarato dagli aventi diritto, ai fini della erogazione da parte del FIR dell'indennizzo forfettario previsto Legge di bilancio 2019 (comma 502-bis, art. 1, legge 30 dicembre 2018, n. 145).
Possono essere verificati, avvalendosi delle informazioni risultanti dalle banche dati detenute dall'Agenzia delle entrate, gli importi relativi alle voci del patrimonio mobiliare di seguito indicate possedute alla data del 31 dicembre 2018:
a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, alla data 31 dicembre 2018 ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno 2018. Qualora nell'anno 2018 si sia proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre 2018, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre 2018, anche se inferiore alla consistenza media;
b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre 2018;
c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (OICR) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 31 dicembre 2018;
d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre 2018;
e) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i regolamenti della Consob, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31 dicembre 2018.
Ai fini della verifica della sussistenza del requisito concernente il patrimonio mobiliare del risparmiatore, gli importi relativi a ciascun rapporto finanziario facente parte del patrimonio mobiliare, vengono arrotondati all'unità di euro, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, o, invece per difetto, se inferiore a detto limite.
La commissione tecnica avvalendosi del personale della propria segreteria tecnica gestita da Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., può effettuare, anche successivamente alle erogazioni degli indennizzi del FIR, i riscontri necessari per verificare la sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, dichiarato nella domanda di indennizzo, avvalendosi a tale fine delle informazioni risultanti dalle banche dati detenute dall'Agenzia delle entrate, comprese quelle della sezione dell'anagrafe tributaria.
L'Agenzia delle entrate trasmette alla commissione tecnica del FIR, le informazioni richieste dalla segreteria tecnica del FIR, per conto della medesima commissione, attraverso forniture massive di informazioni risultanti dalle banche dati detenute dalla stessa agenzia, rese disponibili a titolo gratuito, esclusivamente allo scopo di verificare l'ammontare complessivo alla data del 31 dicembre 2018 del patrimonio mobiliare di proprietà del richiedente l'indennizzo del FIR. Nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni, l'Agenzia delle entrate fornisce il riscontro mediante risposta di tipo booleano (Ok) di conferma della dichiarazione resa dall'interessato, con riferimento alle fattispecie in cui il dato patrimoniale complessivo risulti inferiore all'importo di 100.000 euro; la trasmissione dei dati di dettaglio relativi ai rapporti finanziari del patrimonio mobiliare viene effettuato dalla medesima agenzia solo nei casi di superamento del previsto limite complessivo, non confermativo della dichiarazione resa dall'interessato.
La commissione tecnica del FIR consente al personale appositamente autorizzato, in servizio presso la segreteria tecnica del FIR, il trattamento delle informazioni trasmesse dall'Agenzia delle entrate.
e modalità di fornitura delle informazioni risultanti dalle predette banche dati nonché i rapporti tra Agenzia delle entrate e la suindicata commissione tecnica del FIR sono disciplinati mediante apposito atto convenzionale, da stipularsi entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le informazioni acquisite dalla segreteria tecnica in applicazione del presente decreto, provenienti dalle banche dati detenute dalla Agenzia delle entrate menzionate nel precedente comma 1, vengono registrate anche cronologicamente e custodite con modalità informatiche allo scopo di documentare le determinazioni adottate dalla commissione tecnica.
Al fine di assicurare l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi dall'agenzia, si utilizza il sistema di interscambio flussi dati SID, tramite forniture massive di file testuali, piatti, multi record, firmati e cifrati con certificato intestato al responsabile dello scambio dati. Inoltre, riguardo alle misure organizzative volte a rafforzare la procedura di scambio dati, viene garantito dalla commissione tecnica del FIR, per il tramite della segreteria tecnica, un presidio finalizzato:
a) ad impedire accessi impropri, divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né riproduzioni dei dati per trattamento diverso da quelli previsti dalla legge;
b) ad impedire la duplicazione dei dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è autorizzato l'accesso; c) ad utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione on-line esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e a non estrarre i dati per via automatica e massiva.