Personale viaggiante: requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia

Con messaggio del 3 luglio 2020, n. 2692, l’Inps fornisce alcuni chiarimenti in merito all’applicabilità dell’articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ai fini della determinazione del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia per il personale viaggiante iscritto al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

Il requisito anagrafico, ai sensi dei predetti commi, per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie individuate nell’allegato B della legge n. 205 del 2017, nonché per quelli impegnati in attività considerate particolarmente faticose e pesanti ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo n. 67/2011, al ricorrere delle condizioni previste dalla medesima legge, non deve essere adeguato alla speranza di vita stabilita per l’anno 2019 dal decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro del 5 dicembre 2017. Con la circolare n. 126/2018 è stato chiarito che, per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che abbiano svolto una o più delle attività considerate gravose o particolarmente faticose e pesanti per il periodo previsto dalla legge e che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, resta fermo a 66 anni e 7 mesi anche per il biennio 2019/2020.
L’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 prevede che il personale viaggiante iscritto al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto può conseguire la pensione di vecchiaia "al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio". Al fine di individuare il requisito anagrafico tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio su cui applicare la riduzione di cinque anni, l’Inps chiarisce che, occorre far riferimento esclusivamente al requisito per la pensione di vecchiaia previsto per la generalità dei lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria stabilito dall’articolo 24, comma 6, del DL n. 201, non assumendo alcuna rilevanza l’applicabilità di norme speciali, derogatorie ovvero eccezionali, tra le quali deve ritenersi ricompreso il predetto articolo 1, commi 147 -153.
Pertanto, per il biennio 2019/2020 il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia del personale viaggiante è di 62 anni anche se l’attività lavorativa rientra tra quelle considerate gravose o particolarmente faticose e pesanti. Tale requisito anagrafico resta invariato per il biennio 2021/2022 in ragione di quanto disposto dal decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro del 5 novembre 2019, che non prevede un ulteriore incremento dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici. Resta fermo che, in presenza di tutti i requisiti e condizioni di legge, il personale viaggiante può beneficiare delle disposizioni normative previste dal predetto articolo 1, commi 147-153, nonché, alternativamente, delle disposizioni normative di cui al decreto legislativo n. 67/2011.