Settore edilizia: applicazione del minimale contributivo

L'importo della retribuzione, da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori del settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (cd. "minimale contributivo"). Per le imprese edili sono individuate ipotesi di esenzione dall'obbligo del minimale contributivo, ma incombe sul datore di lavoro l’onere di allegare e provare la ricorrenza di tali ipotesi. (Corte di Cassazione - Ordinanza 25 novembre 2021, n. 36713).