REM: prime indicazioni sulla domanda per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021

Con messaggio del 1 aprile 2021, n. 1378, l’Inps fornsice le prime indicazioni sulla presentazione della domanda di REM per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021.

L’articolo 12, commi 1 e 2, del DL 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni) ha previsto il riconoscimento di tre quote di Reddito di emergenza (Rem) per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021.
In particlare, il beneficio sarà riconosciuto ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e in possesso cumulativamente dei requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali, previsti dalla normativa vigente. Il cit. articolo 12 prevede inoltre la possibilità di erogare il beneficio:
- ai nuclei familiari in condizione di difficoltà economica e in possesso dei requisiti previsti;
- a coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ossia la NASpI e la DIS-COLL, e hanno un ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro.
Il Rem può essere richiesto all’Inps entro il termine perentorio del 30 aprile 2021. La domanda deve essere presentata esclusivamente on line attraverso i seguenti canali:
- il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN (l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
- gli Istituti di patronato.
La domanda potrà essere trasmessa con le suddette modalità esclusivamente dal 7 al 30 aprile 2021; il richiedente dovrà essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della domanda medesima.
In base a quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del DL n. 41/2021, il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso congiuntamente, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
- il richiedente il Rem deve essere regolarmente residente in Italia al momento di presentazione della domanda. La norma non prevede una durata minima di permanenza e che tale requisito è verificato con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
- un valore del reddito familiare, determinato secondo il principio di cassa, con riferimento al mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio, di cui all’articolo 82, comma 5, del DL n. 34/2020, incrementata in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso;
- un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159;
- un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.
Il requisito relativo al valore ISEE viene verificato, in fase istruttoria, dall’Inps nell’ultima DSU, valida alla data di presentazione della domanda. In caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l’ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario.

Il Rem non è compatibile:
- con le indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del DL n. 41/2021 (Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport);
- con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;
- con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
- con il Reddito e la Pensione di cittadinanza percepito al momento della domanda.
Per il diritto al Rem è necessario che il membro del nucleo familiare che ha terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo n. 22/2015 e ha un ISEE non superiore ai 30.000 euro, non sia titolare:
- di una delle indennità COVID-19 di cui al cit. art. 10 del DL n. 41/2021;
- alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni) di una prestazione pensionistica diretta o indiretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
- alla data del 23 marzo 2021 di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Inoltre, la corresponsione del Rem è incompatibile con l'intervenuta riscossione, in relazione allo stesso periodo, del Reddito o della pensione di cittadinanza.
Solo in caso di mancato soddisfacimento dei requisiti previsti, è possibile riconoscere il beneficio a coloro che abbiano terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo n. 22/2015 (NASpI e DIS-COLL) e avere un ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, inferiore a una determinata soglia. Si tratta, in sostanza, di una prosecuzione dei benefici NASpI e DIS-COLL, in misura fissa, condizionata alla verifica dello stato di bisogno del richiedente (valutata tramite l’indicatore ISEE) e al rispetto di una serie di requisiti di compatibilità, ossia: il membro del nucleo familiare che ha terminato di beneficiare della NASpI o della DISCOLL nel periodo di riferimento deve essere residente in Italia al momento di presentazione della domanda; al momento della presentazione della domanda, deve essere presente una DSU in corso di validità, con valore dell’indicatore ISEE, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro.