SANIMODA: nuovo regolamento

E’ previsto un nuovo regolamento del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell'industria della Moda (Sanimoda).

Il nuovo Regolamento contiene le norme per il funzionamento di SANIMODA, Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell'industria della Moda a cui sono applicati i seguenti CCNL:
- Tessile e Abbigliamento;
- Occhiali e occhialeria;
- Calzaturiero;
- Spazzole, Pennelli e Scope;
- Penne, Matite e articoli affini;
- Pelletteria;
- Giocattoli e modellismo;
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si intendono richiamate le norme dell'Atto costitutivo, dello Statuto, le disposizioni dei CCNL vigenti e gli accordi sottoscritti dalle Parti Istitutive riguardanti SANIMODA.
Sono iscritti a SANIMODA, in qualità di Associati:
a. le imprese che applicano i CCNL di cui sopra, con lavoratori iscritti al Fondo;
b. i lavoratori a tempo pieno o parziale (part-time), non in prova dipendenti dalle imprese di cui sopra, operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri con rapporto di lavoro:
- a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti);
- a tempo determinato così come previsto dai CCNL di riferimento;
- a domicilio e a chiamata che prestino la loro opera per l'Azienda con continuità. A tal fine, si intende il rapporto di lavoro nel quale il lavoratore abbia prestato la sua attività, anche in diversi periodi sommati tra loro, almeno 9 mesi nell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre);
- i dipendenti delle Organizzazioni firmatarie dei CCNL sopra richiamati. In caso di passaggio ai vari livelli nella corrispondente Confederazione, possono mantenere l'iscrizione al Fondo purché agli stessi venga applicato uno dei CCNL di cui sopra.
Nei casi di lavoratori a tempo parziale, non è previsto il riproporzionamento del contributo in relazione al minor orario contrattuale.
Nel caso lo stesso lavoratore abbia due o più rapporti di lavoro part-time, disciplinati dai CCNL di cui sopra, l'iscrizione a SANIMODA ed il contributo saranno dovuti solo dall'Azienda con il contratto che prevede l'orario più lungo. Nel caso di parità di orario, iscrizione e versamento del contributo saranno dovuti dal datore di lavoro con cui intercorre il contratto con maggiore anzianità di servizio.
Sono destinatari delle prestazioni del Fondo, oltre agli Associati, i seguenti componenti del nucleo familiare del lavoratore dipendente iscritto:
a. Il coniuge/convivente fiscalmente a carico e il convivente more uxorio (legge 20/5/2016 n. 76 art. 1 comma 36) o unito civilmente il cui reddito complessivo annuo (intendendosi quello di imposta) non deve essere superiore a € 2.840,51 (DPR n. 917/1986 punto 2 o quello pro tempore vigente);
b. I figli minorenni del lavoratore iscritto limitatamente a specifiche garanzie dettagliate nel piano sanitario a cui si rimanda.
Il diritto alle prestazioni sanitarie del Fondo dei componenti del nucleo familiare permane finché sussiste l'iscrizione del lavoratore dipendente.
Le prestazioni sanitarie e i contributi economici erogati dal Fondo hanno carattere integrativo del Servizio sanitario nazionale/ Servizi sanitari regionali e vengono riconosciuti agli iscritti sulla base di idonea documentazione per prestazioni mediche rilasciata da medici abilitati all'esercizio della professione o da strutture sanitarie autorizzate e operanti in qualsiasi parte del mondo.
La copertura sanitaria decorre dal trimestre successivo all'iscrizione. Pertanto eventuali richieste di rimborso documentate da giustificativi datati antecedentemente non saranno rimborsate.
L'iscritto perde il diritto al rimborso se trascorrono più di 180 giorni tra la data della fattura/ricevuta e la data di invio al Fondo (fanno fede il timbro postale o la data di invio tramite la procedura informatica).