Handling aeroportuale, il criterio di calcolo dell'anzianità lavorativa ai fini della CIGS

Nel settore dell’handling aeroportuale, ai fini della verifica dell’anzianità per l’ammissione al trattamento di integrazione salariale straordinaria, è sufficiente che il lavoratore passato alle dipendenze di una società appaltatrice che sia succeduta nell’appalto, sia stato impiegato per 90 giorni di effettivo lavoro, nella medesima attività oggetto dell’appalto e unità produttiva, a prescindere dalla specifica azienda committente per la quale tale attività sia stata espletata (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello n. 1/2021).

Il servizio di handling aeroportuale, diretto a fornire ai vettori aerei un insieme di servizi di assistenza a terra, è oggetto di uno specifico affidamento da parte dei singoli vettori a società specializzate, le quali, tuttavia, impiegano il personale di cui dispongono per lo svolgimento del servizio, in favore di tutti i propri vettori-clienti, in modo promiscuo.
In caso di cambio di appalto, pertanto, non è possibile verificare con certezza se i lavoratori assunti dalla società appaltatrice subentrante, in applicazione della clausola sociale contenuta nel CCNL Trasporto aereo - Parte speciale Handlers, siano stati impiegati con continuità, dal precedente appaltatore, nelle attività di assistenza allo specifico vettore committente.
Orbene, tale peculiarità dell’handling aeroportuale, che comporta l’oggettiva difficoltà di individuare la continuità nello svolgimento da parte dei lavoratori della specifica attività appaltata da un determinato committente, potrebbe determinare ricadute negative sulla possibilità di utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale in favore dei lavoratori in questione.
Come noto, infatti, possono essere destinatari di tali trattamenti i lavoratori che, alla data della relativa domanda di concessione, vantino un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento. E tale anzianità, per i lavoratori che passano alle dipendenze dell’impresa subentrante in un appalto, si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata.
Tanto premesso, considerate le peculiari caratteristiche del servizio di handling, in favore del medesimo vettore aereo e nello stesso scalo aereoportuale da parte delle due società appaltatrici che si sono succedute, si può individuare un "continuum" inscindibile tra l’attività precedentemente prestata dai lavoratori per l’appaltatore uscente e quella prestata, successivamente, dai medesimi per l’appaltatore subentrante.
In altri termini, il requisito dell’anzianità del lavoratore nell’attività appaltata può comunque ritenersi soddisfatto, prendendo in considerazione il mero impiego del lavoratore nella medesima attività oggetto dell’appalto e unità produttiva, a prescindere dalla specifica azienda committente per la quale l’attività di handling sia stata espletata.
Una diversa interpretazione, infatti, non terrebbe conto delle specifiche esigenze di questo settore produttivo, con la conseguenza di penalizzare ingiustificatamente i lavoratori occupati.