Iva rimborsabile sull'acquisto di stazioni di ricarica di veicoli elettrici

Le colonnine di ricarica, in quanto beni non integrati con il suolo costituiscono beni strumentali ammortizzabili e, di conseguenza, l’Iva assolta per il loro acquisto, incluse le spese accessorie necessarie per il funzionamento delle stesse, è rimborsabile ai sensi degli artt. 30, co. 2, lett. c) e 38, co. 2 del Decreto Iva (Agenzia Entrate - risposta 23 ottobre 2020, n. 497).

Nel caso di specie, la Società ha affermato di:
- acquistare, per lo svolgimento della propria attività economica, le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici (EVC) con le relative componenti accessorie nonché taluni servizi necessari per configurare e gestire ciascun impianto di ricarica;
- installare le stazioni di ricarica, principalmente, su beni di terzi (suolo pubblico o aree private ad accesso pubblico), ma con modalità tali da non essere integrate irreversibilmente al suolo, potendo essere spostate o riallocate in funzione della domanda di mercato nonché dell'evoluzione tecnologica dei cespiti.

Pertanto, le EVC rappresentano dei beni non integrati irreversibilmente al suolo e costituiscono per la società beni strumentali ammortizzabili ai sensi dell'articolo 102 del TUIR.
L'IVA assolta in relazione all'acquisizione delle EVC, comprese le spese accessorie, necessarie per il funzionamento delle stesse, è rimborsabile in forza dell'articolo 30, secondo comma, lettera c), del Decreto IVA e, conseguentemente, del successivo articolo 38-bis, secondo comma, al ricorrere delle condizioni richieste.
Il rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale, se superiore a lire cinque milioni (euro 2.582, 28), può essere chiesto al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 30, co. 2 e 3 del Decreto IVA (in seguito, "articolo 30").
Ai fini in esame, rileva il presupposto di cui al co. 2, lett. c) dell'art. 30 ai sensi del quale il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso in commento, all'atto di presentazione della dichiarazione annuale limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche.
A ogni modo, al ricorrere di questi presupposti, il successivo articolo 38-bis, al secondo comma, permette al contribuente di ottenere il rimborso del credito IVA anche in relazione a periodi inferiori all'anno quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un importo superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili.