Cassazione: indennità di trasferta e rimborsi chilometrici

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 30 novembre 2021, n. 37591, si è pronunciata in riferimento alle indennità di trasferta e ai rimborsi chilometrici risultanti da buste paga del personale impiegato presso varie case di cura e di riposo, in esecuzione del contratto di appalto per lo svolgimento di assistenza infermieristica.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato la cooperativa ricorrente al pagamento a titolo di contributi omessi e sanzioni nel periodo 2008-2012, in riferimento a indennità di trasferta e rimborsi chilometrici risultanti da buste paga del personale impiegato presso varie case di cura e di riposo, in esecuzione del contratto di appalto per lo svolgimento di assistenza infermieristica.
La Corte territoriale ha ritenuto dimostrato il credito contributivo sulla base delle risultanze del complesso materiale probatorio acquisito (escussioni testimoniali, acquisizione delle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori, deposizione testimoniale resa in altro giudizio, tra le medesime parti, in riferimento a precedente periodo contributivo), ritenendo irrilevante la mancata escussione di ulteriori lavoratori pur interessati dal recupero contributivo nonché, per altro verso, escludendo rilievo alle risultanze documentali prodotte in corso di causa, e non rinvenute dagli ispettori nel corso degli accertamenti ispettivi, recanti, per alcuni lavoratori, richieste di rimborsi chilometrici incompatibili con il tenore delle dichiarazioni raccolte.
In definitiva, la Corte territoriale ha ritenuto le richieste mensili prodotte in giudizio, di autorizzazione ad effettuare le trasferte, non corrispondenti alle reali modalità attuative dei rapporti di lavoro e, come tali, non veritiere e, del pari, ha dichiarato inammissibile la domanda subordinata volta all'applicazione del regime contributive previsto per i trasfertisti, in difetto di allegazione, fin dal ricorso introduttivo, dei relativi presupposti di fatto.
Avverso tale sentenza la cooperativa ricorre per Cassazione.

La Suprema Corte rigetta il ricorso, ribadendo che la Corte territoriale ha valutato - in modo corretto e logicamente ineccepibile - il quadro probatorio emerso all'esito di una ampia e complessa istruttoria e, con prova induttiva - logica e legittima - ha ritenuto non necessaria l'escussione testimoniali di tutti i numerosi lavoratori asseritamente beneficiari delle indennità di trasferta e dei rimborsi chilometrici, per essere emerso, sulla base di univoche risultanze documentali e testimoniali, che tutti i lavoratori implicati dall'accertamento ispettivo e dall'azione di accertamento negativo esperita dalla società, compresi quelli non escussi, svolgevano l’attività nella sede principale dell’azienda e non si spostavano in altre unità produttive.
Tale conclusione ha confermato quanto già emergente dal verbale ispettivo, redatto conformemente alle regole e rilevante sul piano probatorio benché il datore di lavoro, pur avendone la possibilità, non abbia direttamente partecipato o assistito all'attività ispettiva.
Per il resto, le censure svolte sollecitano un nuovo riesame del merito, insindacabile in questa sede, ovvero richiedono, inammissibilmente, un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, oltre a risultare carenti, sul piano della specificità dei motivi di gravame, per essere rimasta non attinta, da adeguate e specifiche censure, la statuizione di rigetto della domanda subordinata (l'applicabilità del regime contributivo per i trasfertisti ex art. 48 TUIR n.917 del 1986) per avversare la quale la parte ricorrente avrebbe dovuto dimostrare la tempestiva e puntuale allegazione e deduzione, fin dal ricorso introduttivo, degli specifici presupposti di fatto.