Edilizia Provinciale Bolzano: accordo per l'erogazione dell'EVR nel settore artigianato-p.m.i

Firmato il giorno 1/2/2021, tra LVH APA - CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA-SHV - UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI E PMI e ASGB BAU, FENEAL-UIL - SGK, FILCA-SGB CISL, FILLEA-GBH - CGIL-AGB, l’accordo per l'attuazione dell'EVR nel settore dell'Artigianato Edile e P.m.i. della Provincia Autonoma di Bolzano

Le Parti, dopo un'attenta valutazione e comparazione tra medie triennali (2020/2019/2018 e 2019/2018/2017) riferite ai parametri fissati nell'accordo provinciale per l'Artigianato edile e P.M.I. della Provincia Autonoma di Bolzano dell’11/12/2013, convengono per l'anno 2021 il pagamento di un EVR nella misura pari al 3,00% dei minimi di paga base in vigore dall’1/4/2017 (CCNL Edilizia artigianato).
Pertanto a decorrere dall’1/1/2021 e fino al 31/12/2021, gli importi orari e mensili dell’EVR sono i seguenti:

Livello

EVR dall'1/1/2021 Importo orario in Euro

EVR dall'1/1/2021 Importo mensile in Euro

0,30 52,07
0,26 45,56
0,22 37,96
0,20 35,16
0,19 32,88
0,17 29,07
0,15 25,40

L'EVR è calcolato sui minimi della paga base oraria, ed erogato esclusivamente per le ore lavorate ordinarie e straordinarie, e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto vigente, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Per gli impiegati mensilizzati l'erogazione dell'EVR avverrà a consuntivo mensilmente in 12 rate per i periodi di lavoro effettivamente prestato presso l'azienda. La frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata a tal fine, mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni.
Si conviene che l'EVR sia tassato con l'imposta sostitutiva al10 % in quanto trattasi di "premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 188" così come previsto dall'art. 1, commi 182-190 della legge 28/12/2015, n. 208 come modificato dall'art. 1 commi 160 e ss. della legge 232/2016.
Il presente accordo è valido fino al 31/12/2021. L'EVR sarà corrisposto a partire dall’1/1/2021 fino al 31/12/2021. A tal riguardo, le parti si impegnano ad incontrarsi nel mese di gennaio 2022 al fine di valutare:
- l'andamento dei parametri sopra menzionati
- l'aumento dei costi a seguito dei programmati aumenti salariali a livello nazionale
- la situazione salariale del comparto industriale per evitare discrepanze tra i due settori e favorire un dumping dei costi a scapito o beneficio di un settore.