COVID 19: sospensione termini agevolazione "prima casa"

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, i termini sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021. La sospensione trova applicazione solo se il "termine" di cui trattasi sia riconducibile tra quelli specificatamente elencati nel Decreto Liquidità AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 09 aprile 2021, n. 235)

 

Il Decreto Liquidità (art. 24, decreto legge 8 aprile 2020, n. 23) ha stabilito che i termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile1986, n. 131, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.
A sua volta il decreto Milleproroghe (art. 3, co. 11-quinquies, decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge 26 febbraio 2021, n. 2) ha sostituito la data del 31dicembre 2020 con quella del 31 dicembre 2021.
I termini oggetto di sospensione sono i seguenti (Agenzia delle entrate - Circolare 13 aprile 2020, n. 9/E, paragrafo 8):
- il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l'immobile acquistato con i benefici "prima casa" nei cinque anni successivi alla stipula dell'atto di acquisto, deve procedere all'acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso, purché quest'ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici "prima casa".
È infine sospeso il termine di un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici "prima casa", stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.
Al riguardo, si ritiene che la predetta sospensione possa trovare applicazione solo se il "termine" di cui trattasi sia riconducibile tra quelli specificatamente elencati dal citato articolo 24 del decreto legge n. 23 del 2020.