CCNL Tessili Industria: Elemento di garanzia retributiva a gennaio

Erogato, con la busta paga del mese di gennaio, in elemento di garanzia retributiva ai dipendenti dell’industria tessile

In base all’accordo di settore del 21/2/2017, ai fini dell'effettività della diffusione della contrattazione aziendale, a favore del lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale stessa e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante un importo a titolo di "elemento di garanzia retributiva".
Tale importo annuo, pari a 300,00 euro lordi per il 2019, uguale per tutti i lavoratori, sarà erogato con la retribuzione dei mesi di gennaio 2020 ai lavoratori in forza il 1 ° gennaio ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell'anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza dei valore dell'E.G.R. di quanto individualmente erogato.
L'importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli Istituti; legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor oraria contrattuale.Le aziende in situazione di crisi rilevata nell'anno precedente l'erogazione o nell'anno di competenza dell'erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, con accordo aziendale definito anche nell'ambito dell'espletamento delle procedure per l'utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell'EGR per l'anno di competenza.