Fatturazione elettronica: cooperative sociali tipo B

In tema di fatturazione elettronica, le prestazioni di servizi fornite dalle cooperative sociali nell’ambito dell’appalto per la gestione dei centri di prima accoglienza ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, soggette al preventivo nulla osta del Ministero, possono essere fatturate al rilascio del nulla osta ovvero periodicamente in via preventiva, con successiva correzione a seguito del nulla osta (Agenzia delle Entrate - Risposta a interpello n. 12 del 2020).

Le cooperative sociali aggiudicatarie di un appalto nel servizio di accoglienza di stranieri richiedenti asilo devono soddisfare determinati criteri di qualità e rendicontare ogni spesa alla prefettura e quindi alla Ragioneria territoriale dello Stato. Le fatture devono essere corredate da adeguata documentazione, tra cui registri delle presenze degli ospiti, il numero dei pasti e beni forniti (compreso il pocket money), i contratti di subappalto e fornitura.
La fatturazione, quindi, è sottoposta ad una verifica da parte della PA committente in merito alla regolare esecuzione dei servizi disciplinati dall’accordo quadro. Verifica che trova convalida in apposito nulla osta rilasciato dal funzionario delegato, che attesta la regolare esecuzione e, dunque la liquidazione degli importi autorizzati per la fatturazione.
In base all’accordo quadro i termini di rilascio del nulla osta sono entro 180 giorni dall’esecuzione del servizio.
Il rispetto di tali formalità pone un problema riguardo al momento di effettuazione dell’operazione ai fini della fatturazione.
In proposito l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in forza dell’accordo quadro stipulato con la PA committente, la cooperativa, ai fini della fatturazione dei servizi prestati, può legittimamente optare per una delle seguenti soluzioni:
- emettere la fattura con data fine mese per le prestazioni rese, e inviarla allo SDI entro il termine di 12 giorni. Attendere la ricezione del nulla osta, in base al quale provvedere all’invio di nota credito e/o integrazione conforme al medesimo nulla osta;
- emettere la fattura dopo la ricezione del nulla osta, e inviarla allo SDI entro i termini per le prestazioni rese fino a 180 giorni prima (esempio: fattura per prestazione resa a gennaio 2020 con data di emissione al 31/08/2020 e invio allo SDI entro i termini).