Disabili: dal 1° gennaio 2022 aumentano le sanzioni per il mancato invio del prospetto

Dal 1° gennaio 2022, sono adeguati ad € 702,43 gli importi delle sanzioni amministrative per il mancato invio del prospetto informativo disabili, e ad ad € 34,02per ogni giorno di ulteriore ritardo (DM 30 settembre 2021, n. 194).

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera, percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di euro 30,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.
I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l'esonero dall'obbligo di assunzione dei disabili per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

Ciò premesso, come anticipato, i suddetti importi (art. 5, co. 3 e 3-bis, L. 12 marzo 1999, n. 68), dal 1° gennaio 2022, sono adeguati ad euro 39,21 (DM n. 193/2021).
Relativamente al mancato invio del prospetto disabili, invece, gli importi delle sanzioni amministrative sono adeguati ad euro 702,43 e ad euro 34,02 per ogni giorno di ulteriore ritardo, sempre a decorrere dalla suddetta data del 1° gennaio 2022.
In proposito, si ricorda che, i datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della legge n. 68/1999, sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori interessati.
Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto.