Esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022: chiarimenti

L’art. 1, co. 16, della legge di bilancio 2021 ha stabilito che, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero di cui all’art. 4, co. da 9 a 11, della L. n. 92/2012, è riconosciuto nella misura del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Ad integrazione della circolare n. 32/2021, con cui l’Inps ha fornito le prime istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura, a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute, l’Istituto - con messaggio n. 1421/2021 - fornisce ulteriori chiarimenti.