Versamento acconto IMU 2021

Scade domani, 16 giugno 2021, il termine per il versamento dell’acconto IMU 2021 per gli immobili che non beneficiano dell’esenzione e dell’IMPi relativa al 1° semestre 2021.

IMU

L’IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso dell’immobile.
A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

I soggetti passivi IMU effettuano il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso in due rate:
- la prima, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente, entro il 16 giugno;
- la seconda, a saldo e conguaglio dell’imposta dell’imposta dovuta per l’intero anno sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l’anno corrente, entro il 16 dicembre.
In alternativa, il versamento dell’intera imposta dovuta può essere effettuato in unica soluzione entro il 16 giugno.

Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell’imposta in tre rate:
- la prima, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, entro il 16 giugno;
- la seconda, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, entro il 16 dicembre;
- la terza, a saldo e conguaglio dell’imposta dell’imposta dovuta per l’intero anno sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l’anno corrente, entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

Il calcolo dell'imposta dovuta, separatamente per acconto e saldo, si deve effettuare in base alle effettive condizioni soggettive e oggettive dell'immobile intervenute nel corso del primo e del secondo semestre e non come 50% dell'imposta annua. Pertanto, per un immobile acquistato il 1° giugno 2021 la prima rata dell’IMU, da versare entro il 16 giugno 2021, deve essere proporzionata a 1 mese di possesso e non deve essere parametrata al 50% del calcolo dell’imposta effettuato su 7 mesi. (Ministero dell’economia e delle finanze - Comunicato 08 giugno 2021).

Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori;
c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
d) ricadenti in aree montane o di collina.

Sono esenti, inoltre, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) gli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione e culto.

L’imposta non è dovuta per l’immobile destinata ad abitazione principale o assimilata, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

L’imposta non è dovuta, inoltre, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, è dovuta in misura ridotta di due terzi.

In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Per alcuni comuni delle regioni Lombardia e Veneto (individuati ai sensi dell’art. 1, co. 1, del D.L. n. 74/2012, dell’art. 67-septies del D.L. n. 83/2012, come eventualmente rideterminati dai commissari delegati), e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato di emergenza di cui art. 15, co. 6, del D.L. n. 162/2019, l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Inoltre, sono esentati dal pagamento della prima rata dell'IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto previsto dal DL Sostegni, ossia i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi, valevoli per accedere al contributo. L'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

IMI (Città di Bolzano)

Per gli immobili ubicati nella Città di Bolzano, in luogo dell’IMU è dovuta l’IMI (Imposta Municipale Immobiliare).

Con riferimento all’anno 2021 la Città di Bolzano ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti IMI dal 1° gennaio 2021 al 15 dicembre 2021 (Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano n. 17/2021). Detta sospensione, in particolare, si applica a:
- l'acconto IMI 2021;
- l'importo eventualmente ancora dovuto secondo le disposizioni per le agevolazioni IMI-Covid-2020;
- eventuali pagamenti rateali concordati con il Comune per i quali il termine di pagamento ricade nel summenzionato periodo.
I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato. In ogni caso è possibile effettuare i versamenti prima della nuova scadenza.

NON sono sospesi:
- i termini per la presentazione, anche a pena di decadenza, di documenti e dichiarazioni (contratti di locazione, dichiarazioni sostitutive, dichiarazioni IMI ecc.). Per la presentazione di questi documenti i termini rimangono invariati;
- i termini di scadenza dei versamenti stabiliti in avvisi di accertamento o in solleciti;
- i pagamenti, per i quali il termini di scadenza per il versamento è scaduto prima del 1° gennaio 2021.

Nonostante la sospensione dei pagamenti, saranno comuque recapitate le lettere di precalcolo IMI per l´acconto 2021, al fine di consentire il controllo della propria posizione IMI ed eventualmente presentare documentazione mancante entro la scadenza del 30.06.2021 e/o versare la rata in acconto prima della nuova scadenza.

IMIS (Comune di Trento)

Per gli immobili ubicati nel Comune di Trento, in luogo dell’IMU è dovuta l’IMIS (Imposta immobiliare semplice).

In considerazione degli effetti connessi al perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Consiglio provinciale ha approvato la sospensione dei termini di versamento fino al 15 dicembre 2021 e ulteriori agevolazioni per alcuni settori economici maggiormente colpiti dalle misure di contenimento della diffusione del contagio (Legge provinciale n. 7/2021). In particolare:
- è rinviata la scadenza del versamento della rata in acconto IMIS del 16 giugno 2021. In altri termini, il versamento dell’IMIS dovuta per l’intero periodo d’imposta 2021 si considera regolarmente effettuato se posto in essere entro il 16 dicembre 2021;
- è riconosciuta l’esenzione dell’imposta dovuta nei mesi da gennaio a giugno 2021 per immobili utilizzati nei settori del turismo, dello spettacolo, delle attività sportive, nonché di quelle culturali e ricreative. In particolare, l’esenzione si applica ai fabbricati destinati ad albergo (categoria catastale D2), agriturismo, struttura ricettiva all’aperto, ostello per la gioventù, rifugio alpino ed escursionistico, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed&breakfast, cinema, teatri, sale per concerti e spettacoli (categoria catastale D3), discoteche, sale da ballo, night club e simili, esercizio rurale, casa per ferie o albergo diffuso. L’esenzione è riconosciuta, inoltre, per i fabbricati del gruppo catastale D6 (impianti sportivi), per quelli destinati ad attività di agenzia di viaggio e turismo, nonché per gli alloggi turistici titolari di codice Cipat (codice identificativo turistico provinciale). Ai fini dell’esenzione, deve sussistere coincidenza tra soggetto passivo Imis e gestore dell’attività svolta nel fabbricato;
- è riconosciuta l’esenzione dell’imposta dovuta nei mesi da gennaio a giugno 2021 per gli stabilimenti lacuali, fluviali o termali, nonché per i fabbricati, rientranti nella categoria catastale D, in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni, per i quali non è richiesta la coincidenza tra soggetto passivo e gestore dell’attività.

Per beneficiare dell’esenzione, deve essere trasmesso al Comune di Trento il modello 1482, debitamente compilato e firmato, entro il termine perentorio del 15 settembre 2021, a pena di prescrizione (l’eventuale ritardo nella presentazione quindi non è sanabile con l’istituto del ravvedimento operoso).

IMPi (Imposta Immobiliare sulle piattaforme marine)

Entro il 16 giugno 2021 deve essere versata l’imposta dovuta per il periodo da gennaio a giugno 2021.
Considerato che per ragioni tecniche non sono ancora stati individuati i Comuni destinatari del gettito, i contribuenti devono versare l’imposta direttamente allo Stato, calcolata applicando l’aliquota del 10,6 per mille.
All’individuazione dei Comuni destinatari del gettito seguirà l’emanazione del decreto ministeriale con cui si provvederà ad attribuire agli stessi enti il gettito spettante.
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 3970 (Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comunicato 08 giugno 2021, n. 115).