Filiere agrituristiche, apistiche e cerealicole: esonero dei contributi per il periodo 1.1.2020-30.6.2020

Con decreto del 10 dicembre 2020 - pubblicato nella G.U. 19 gennaio 2021, n. 14 - il Ministero del lavoro, in attuazione dell'art. 58-quater, comma 1, lettera a), del DL 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. 126/2020, al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, riconosce l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.

L'agevolazione in parola è riconosciuta nei limiti della contribuzione dovuta dai datori di lavoro, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza e assistenza obbligatoria previsti dalla normativa vigente spettanti nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.
Il beneficio contributivo è riconosciuto dall'INPS in base alla presentazione delle domande da parte delle imprese nei limiti delle risorse stabilite. Nella domanda le imprese dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli aiuti concessi ovvero richiesti in attesa di esito, nel rispetto del «Quadro temporaneo» nell'anno 2020. n caso di superamento del limite individuale fissato dal «Quadro temporaneo», l'agevolazione è ridotta per la quota eccedente tale limite.
In caso di superamento del limite di spesa, l'Istituto previdenziale provvede a ridurre l'agevolazione in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari che hanno diritto all'agevolazione.

In attesa della messa a disposizione da parte dell'Inps del modello di istanza di esonero, i versamenti della contribuzione riferita ai periodi retributivi oggetto dell'esonero già scaduti e non ancora versati, ovvero in scadenza, sono sospesi per i destinatari dell'agevolazione fino alla data di definizione delle istanze medesime.
In caso di esito favorevole dell'istanza, la contribuzione riferita ai periodi retributivi dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 già versata potrà essere compensata con la contribuzione in futuro dovuta dal datore di lavoro.
Nell’ipotesi di esito favorevole dell'istanza, qualora l'esonero sia concesso in quota parte per il superamento del limite di spesa individuale, i contribuenti dovranno provvedere al versamento della quota risultata eccedente in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla comunicazione degli esiti dell'istanza, senza applicazione di sanzioni e interessi.
In caso di rigetto dell'istanza, il richiedente dovrà provvedere al versamento dei contributi sospesi comprensivi di sanzioni civili e interessi calcolati a decorrere dalla data della scadenza ordinaria del versamento.