Divieto di licenziamento e di accesso alla prestazione NASpI: ulteriori precisazioni Inps

L’Inps, con circolare del 1° dicembre 2021, n. 180, riepiloga le istruzioni amministrative in materia di proroga del divieto di licenziamento e di accesso alla prestazione NASpI, nell’ipotesi di adesione del lavoratore a un accordo collettivo aziendale avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Secondo la previsione contenuta nell’articolo 14, comma 3, del DL 14 agosto 2020, n. 104 (convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126), le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamento per giustificato motivo oggettivo non si applicano nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale - stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale - avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono a detto accordo, operando quindi di fatto una risoluzione consensuale. I lavoratori che aderiscono a tale tipologia di accordo collettivo aziendale, laddove ricorrano gli altri presupposti di legge, possono comunque accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI.
La menzionata disposizione ha, pertanto, introdotto, limitatamente al periodo di vigenza del divieto di licenziamento, un’ulteriore ipotesi di accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI che si caratterizza per la presenza di un accordo collettivo aziendale tra le parti per porre fine al rapporto di lavoro tra le stesse intercorso.
In proposito (messaggio n. 4464/2020), l’Istituto ha precisato che l’accesso alla prestazione NASpI per i lavoratori che aderiscono agli accordi collettivi aziendali in argomento è ammessa fino al termine della vigenza delle disposizioni che impongono il divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.
La previsione di cui all’articolo 14 in parola - in ragione del permanere dello stato di crisi connesso all’emergenza epidemiologica da Covid-19 - è stata prorogata dai successivi decreti-legge emergenziali. In particolare, l’articolo 8, comma 9, del DL 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni) ha disposto fino alla data del 30 giugno 2021 la proroga del divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo e la possibilità per i datori di lavoro di ricorrere alla risoluzione dei rapporti di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
La proroga del divieto di procedere a licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, oltre la data del 30 giugno 2021, è al momento legislativamente per le seguenti casistiche e fino alla data per ciascuna riportata:
- fino alla data del 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro privati che, avendo presentato domanda, sono autorizzati per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, nonché le aziende che, avendo presentato domanda, sono autorizzate al trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA);
- al massimo fino alla data del 31 dicembre 2021:
1) per i datori di lavoro privati che avendo presentato domanda, sono autorizzati ai trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga (art. 11, co. 7 e 8, DL n. 146/2021);
2) per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO2007, con i codici 13, 14 e 15, che, avendo presentato domanda, sono autorizzati al trattamento CIGO COVID (art. 50-bis, co. 4 e 5, decreto Sostegni-bis; art. 11, co. 7 e 8, DL n. 146/2021);
3) per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale che, avendo presentato domanda, sono autorizzate al trattamento ordinario di integrazione salariale COVID per una durata massima di ulteriori 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021 (art. 3, commi 2 e 3, DL n. 103/2021);
4) per i datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sono autorizzati – previa domanda - ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria o straordinaria ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015, beneficiando dell’esonero dal pagamento del contributo addizionale di cui all’articolo 5 del medesimo dlgs (art. 40, co. 3 e 4, decreto Sostegni-bis);
5) per i datori di lavoro che, avendo presentato domanda sono autorizzati al trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga per un massimo di 13 settimane dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 (art. 40-bis, comma 2, decreto Sostegni-bis);
6) per i datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo che beneficiano dell’esonero di cui all’articolo 43 del decreto Sostegni-bis.
In ragione delle disposizioni normative citate, l’Inps precisa che per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro per i quali il divieto di licenziamento non è stato prorogato oltre la data del 30 giugno 2021, l’accesso alla NASpI per risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di adesione ad accordi collettivi aziendali è ammesso esclusivamente nelle ipotesi in cui l’adesione del lavoratore all’accordo collettivo sia intervenuta entro e non oltre il termine 30 giugno 2021, data entro la quale la risoluzione del rapporto di lavoro deve aver prodotto i suoi effetti.
Pertanto, per i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di adesione a un accordo collettivo aziendale, con decorrenza successiva al 30 giugno 2021, la possibilità di accedere alla prestazione NASpI è ammessa esclusivamente se detta cessazione è intervenuta con un datore di lavoro per il quale è ancora vigente, nei termini come sopra specificati, il divieto di licenziamento.

Nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta con decorrenza successiva al 30 giugno 2021 e con un datore di lavoro per il quale il divieto di licenziamento è venuto meno dalla data del 1° luglio 2021, l’accesso alla prestazione NASpI è ammessa secondo le ipotesi ordinarie di cessazione del rapporto di lavoro che di seguito si riepilogano:
- licenziamento;
- scadenza del contratto a tempo determinato;
- dimissioni per giusta causa;
- dimissioni durante il periodo tutelato di maternità (art. 55, D.Lgs. n. 151/2001);
- risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione (art. 7, L. 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40, della L. n. 92/2012);
- licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione (art. 6, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23);
- risoluzione consensuale in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore ovvero mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici.