Fondo di garanzia PMI: le novità della Legge di bilancio 2021

L’ABI, con la lettera circolare del 18 gennaio 2021, n. 94, ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2021, in relazione alle garanzie su finanziamenti fino a 30 mila euro di cui alla lettera m), comma 1 dell’articolo 13 del DL Liquidità.

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. "Legge di Bilancio 2021") ha prorogato al 30 giugno 2021 il termine entro il quale il Fondo di garanzia per le PMI può concedere le coperture previste della lettera m), comma 1 dell’articolo 13 dal decreto-legge 8 aprile 2020, n.23 (c.d. "DL Liquidità"), conformemente a quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione (2020/C 340 I/01), recante la quarta modifica del Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.
Fanno eccezione le garanzie di cui al comma 12-bis dell’articolo 13 del DL Liquidità, comma inserito dalla legge di conversione del 14 agosto 2020, n. 104 e successivamente, così modificato dall’art. 64, comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. "DL Agosto"), convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, i cui termini di concessione non sono stati prorogati. Pertanto, a far data dallo scorso 1° gennaio, non è più possibile presentare richieste di garanzia per operazioni a favore di Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che non siano iscritti nel Registro delle Imprese (non è sufficiente l’iscrizione al REA).
Al comma 213, dell’articolo 1, della Legge di Bilancio 2021 ha peraltro esteso l’ambito soggettivo delle garanzie di cui alla lettera m) prevedendo che anche per le società di agenti in attività finanziaria, le società di mediazione creditizia e le società disciplinate dal TUB, identificate dal codice ATECO K 66.21.00, possano accedervi.
Con la circolare n. 24/2020, il Gestore del Fondo ha inoltre chiarito che l’estensione riguarderà le società che presentano i seguenti codici ATECO:
- 66.19.20 - Attività di promotori e mediatori finanziari;
- 66.19.21 – Promotori finanziari;
- 66.19.22 – Agenti, mediatori e procacciatori di prodotti finanziari;
- 66.21.00 – Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni.
Sempre con riferimento alle garanzie di cui alla lettera m), la legge di Bilancio 2021 estende da 10 a 15 anni la durata massima dei finanziamenti garanti (articolo 1, comma 216). Resta invece confermato che il rimborso della quota capitale dei predetti finanziamenti non può iniziare prima di 24 mesi dalla data di erogazione.
Al riguardo, l’ABI evidenzia che dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021 ai predetti finanziamenti va applicato un tasso di interesse che non può essere superiore allo 0,20 per cento aumentato del valore, se positivo, del tasso del Rendistato con durata analoga al finanziamento coperto dalla garanzia pubblica (comma 218, articolo 1).
Ai sensi del comma 217, il prolungamento della durata può essere richiesto anche in relazione ai finanziamenti già concessi alla data di entrata in vigore della predetta Legge di Bilancio, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d’interesse applicato, in relazione alla maggiore durata dello stesso finanziamento.
Secondo quanto specificato nella circolare del Gestore n. 1/2021, per i finanziamenti già erogati, l’adeguamento in aumento della durata fino a 15 anni può avvenire tramite l’erogazione al soggetto beneficiario finale di un nuovo finanziamento finalizzato all’estinzione di quello garantito ovvero attraverso la sottoscrizione/stipula di un addendum al contratto di finanziamento garantito, senza l’acquisizione di un nuovo Allegato 4 bis.
Il Gestore precisa, inoltre, che la durata massima di 15 anni deve sempre decorrere dalla data di erogazione del finanziamento originario. Pertanto, la durata del nuovo finanziamento deve tenere conto del periodo di preammortamento già trascorso del finanziamento precedentemente erogato e, comunque, prevedere un preammortamento della durata almeno di 24 mesi.
Il caricamento del tracciato relativo alle predette richieste deve avvenire sempre mediante la funzionalità "FdG/Flussi Elettronici/Flussi Variazioni ML" disponibile sul Portale del Fondo di Garanzia e seguendo quanto previsto dalle Specifiche tecniche pubblicate sul sito Internet del Fondo nella sezione Guide e Manuali.
Anche nel caso in cui l’adeguamento riguardi una sola operazione, si deve utilizzare la predetta funzionalità; non sono accettate richieste di adeguamento inviate tramite Allegato 5.
Tutte le modifiche sopra illustrate riguardano le richieste di ammissione all’intervento del Fondo presentate a partire dallo scorso 13 gennaio.