Licenziamento illegittimo, l’indennità risarcitoria è calcolata sulla retribuzione globale di fatto

La Corte di Cassazione, con ordinanza 11 novembre 2022 n. 33344, ha stabilito che l'indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo deve essere commisurata, non più in base ad una media delle retribuzioni precedentemente percepite dal lavoratore ante illegittima estromissione, ma in base alla retribuzione che quest'ultimo avrebbe percepito, se avesse effettivamente lavorato. Per retribuzione globale di fatto deve, infatti, intendersi appunto quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, dovendosi ricomprendere nel suo complesso anche ogni compenso avente carattere continuativo che si ricolleghi a particolari modalità di prestazione in atto al momento del licenziamento, in quanto, ove si provvedesse in senso contrario, si addosserebbero al lavoratore conseguenze negative derivanti da un comportamento illegittimo tenuto dal datore di lavoro.