Niente Irap per il professionista che si avvale di collaborazione occasionale

Il professionista non è tenuto a versare l’Irap per l'occasionalità dell'attività svolta dal collaboratore esterno, remunerato in modo non consistente, non sussistendo quindi il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione (Corte di Cassazione - ordinanza 09 aprile 2021, n. 9221).

 

Cosi si è espressa la Corte di Cassazione, intervenuta sulla sussistenza o meno del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione dell’Irap in capo ad un professionista che si avvale di una collaborazione occasionale per la riorganizzazione di un archivio generale.

In tema di Irap i giudici della Corte hanno più volte chiarito che il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:
- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’ "id quod plerumque accidit", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive.

Di recente, con riguardo alla non occasionalità della prestazioni svolte da terzo a beneficio del contribuente professionista, i giudici hanno ulteriormente chiarito che l'impiego non occasionale di lavoro altrui, quale elemento significativo dell'esistenza di un'autonoma organizzazione, che costituisce, a sua volta, presupposto dell'imposta, può essere desunto dai compensi corrisposti a terzi, purché correlati allo svolgimento di prestazioni non occasionali, afferenti all'esercizio dell'attività del soggetto passivo.

Detto questo, riguardo il caso di specie i giudici sono venuti alla conclusione che l'occasionalità dell'attività svolta dal collaboratore esterno, remunerato in modo non consistente, non rientra nel presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione e pertanto il professionista non deve l’imposta.