Trasferimento di aziende in crisi, gli accordi sindacali non possono derogare agli obblighi occupazionali

La Corte di Cassazione, con ordinanza 14 aprile 2023 n. 10087, ha stabilito che in caso di trasferimento di aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi (art. 2, co. 5, lett. C, L. n. 675/1977), ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività (D.Lgs. 270/1999), l'accordo sindacale (art. 47, co. 4 bis L. n. 428/1990), può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario. Infatti, la locuzione contenuta nella disposizione normativa (co. 4 bis) "Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 c.c. trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo", va letta in conformità al diritto dell'Unione europea nel senso che gli accordi sindacali, nell'ambito di procedure di insolvenza aperte nei confronti del cedente sebbene non "in vista della liquidazione dei beni", non possono disporre dell'occupazione preesistente al trasferimento di impresa.