Detrazione per intervento combinato di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica

Sia gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico che quelli finalizzati al risparmio energetico devono essere realizzati, ai fini delle detrazioni rispettivamente spettanti, su edifici esistenti", essendo esclusi dal beneficio i fabbricati di nuova costruzione. Inoltre, nel caso di interventi di ristrutturazione senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una "nuova costruzione" (Agenzia delle Entrate - Risposta 28 agosto 2020, n. 286).