INL: certificazione dei contratti di appalto stipulati da consorzi

Con nota del 21 gennaio 2021, n. 97, l’INL fornisce chiarimenti in ordine al processo di certificazione di contratti di appalto stipulati da consorzi, la cui esecuzione viene affidata ad alcune delle società consorziate.

In particolare, si chiede se la certificazione di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 276/2003 possa estendersi anche alle consorziate che, pur non avendo richiesto la certificazione, siano le effettive esecutrici del contratto di appalto.
Orbene, come noto, ai sensi del cit. art. 84, le procedure di certificazione possono essere utilizzate, sia in sede di stipulazione di appalto di cui all'articolo 1655 del codice civile sia nelle fasi di attuazione del relativo programma negoziale, anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto.
Sul punto, la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 5/2011 ha evidenziato che, l’indagine dell’organo certificatore – sia quando la certificazione è richiesta in sede di stipula del contratto, sia successivamente in sede di attuazione del programma negoziale – sarà tanto più pregnante ed efficace se la disamina circa la sussistenza degli elementi e dei requisiti di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, sia effettuata non solo su base documentale ma anche attraverso l’acquisizione delle dichiarazioni delle parti.
Pertanto, l’Ispettorato ritiene che, l’indagine di "genuinità" del contratto di appalto da effettuare in sede di certificazione nel caso in cui la parte stipulante sia un consorzio, debba riguardare non solo il consorzio ma anche le imprese consorziate già individuate nel medesimo contratto da certificare, trattandosi dei soggetti chiamati a dare esecuzione all’appalto e nei cui confronti la certificazione produrrà i suoi effetti. Ciò anche laddove l’istanza di certificazione provenga dal solo consorzio. Ne consegue che, la certificazione del contratto di appalto non potrà produrre effetti nei confronti di imprese che abbiano, in un momento successivo alla certificazione, aderito al consorzio e siano intervenute in corso d’opera nell’esecuzione del contratto di appalto, atteso che nei confronti delle società successivamente aggregatesi la commissione di certificazione non avrà potuto effettuare le valutazioni di idoneità utili a fondare il giudizio di genuinità del contratto. Lo stesso dicasi nel caso in cui, in corso d’opera, intervengano altre imprese che, benché fossero già consorziate al momento della stipula dell’appalto e della sua certificazione, non siano state individuate nel contratto certificato quali esecutrici dello stesso e rispetto alle quali, quindi, la Commissione non abbia effettuato le necessarie verifiche.