Al procacciatore di affari non spettano le indennità previste in favore dell'agente

La Corte di Cassazione, con sentenza 14 aprile 2023 n. 10046 ha statuito che i caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo; concretandosi invece il rapporto di procacciatore d'affari nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccolga le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui abbia ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni. Sicché, al rapporto di procacciamento d'affari possono applicarsi in via analogica solo le disposizioni relative al contratto di agenzia (come le provvigioni), che non postulino un carattere stabile e predeterminato del rapporto e non anche quelle (come l'indennità di mancato preavviso, l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità di cessazione del rapporto) che invece lo presuppongano.