Attività di controllo svolta dai professionisti negli ETS

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato due documenti concernenti l’attività di controllo svolta dai professionisti negli enti del Terzo settore (ETS), secondo il "Codice del Terzo settore" (CTS). (CNDCEC - Nota 20 gennaio 2021, n. 7)

Gli ETS retti in forma di associazione che superano i limiti dimensionali previsti dall’art. 30 del CTS nonché tutti gli ETS retti in forma di fondazione che si iscriveranno nel Registro unico nazionale del Terzo settore sono tenuti a nominare un organo di controllo, monocratico o collegiale, con la presenza di almeno un componente scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 del codice civile, quali gli iscritti nella sezione A Commercialisti dell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Allo stesso tempo, il CTS dispone che le associazioni e le fondazioni del Terzo settore che superano i (più alti) limiti dimensionali dell’art 31 sono tenuti alla nomina del soggetto incaricato della revisione legale e che tale funzione può essere svolta dall’organo di controllo nel caso in cui tutti i componenti siano iscritti nell’Apposito registro dei revisori legali.
Il primo documento riguarda le norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore indirizzate agli iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Il secondo documento, invece, si focalizza sulla fase di nomina dei revisori legali dei conti e dei componenti degli organi di controllo negli Enti del Terzo settore nel periodo transitorio.
L’emanazione dei documenti rientra nel più ampio ambito di coinvolgimento del CNDCEC nella Riforma del Terzo settore e muove dalla volontà di poter fornire strumenti operativi che possano consentire agli iscritti di svolgere i propri incarichi nel modo più consapevoli e appropriato possibile.