CCNL Ferrovie dello stato: prima tranche di Una Tantum ad aprile

Erogata, nel mese di aprile, la prima tranche di importo una tantum per i dipendenti del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviaria di rinnovo

L’accordo sottoscritto il 18/2/2021 ha previsto, per i lavoratori in forza nelle aziende che applicano il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16/12/2016 a tale data di stipula, ad integrale copertura del periodo 1/1/2018 - 31/12/2020, viene riconosciuto un importo lordo pro-capite una tantum nelle misure di seguito indicate:

Livello/Parametro

Importo lordo "Una Tantum" (euro)

Importo 1° tranche

Q1 1.193,57 596,78
Q2 1.048,68 524,34
A 1.014,19 507,10
B1 965,89 482,95
B2 924,50 462,25
B3 910,70 455,35
C1 890,00 445,00
C2 876,20 438,10
D1 862,40 431,20
D2 834,81 417,40
D3 821,01 410,51
E1 807,21 403,61
E2 772,71 386,36
E3 758,91 379,45
F1 703,72 351,86
F2 689,92 344,96

Gli importi dell’una tantum di cui sopra non avranno riflessi su nessun istituto contrattuale o di legge.
Dette somme saranno corrisposte in due tranches di pari importo con le retribuzioni dei mesi di aprile e giugno 2021, in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento, arrotondando a mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
L’accordo ha previsto che per i lavoratori occupati negli appalti/subappalti di cui all’art. 16 del CCNL Mobilità/Area AF del 16/12/2016, le modalità (eventuale rateizzazione e relative tempistiche) per la corresponsione dei suddetti importi poteva essere definite con accordo a livello aziendale da raggiungere entro marzo 2021. A tal fine, le aziende interessate dovevano dare comunicazione della volontà di attivare il suddetto negoziato alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti l’accordo entro il 10/3/2021. Resta inteso che per i medesimi lavoratori occupati negli appalti/subappalti di cui all’art. 16 del CCNL Mobilità/Area AF del 16/12/2016, le somme di cui al presente punto 2 saranno erogate al netto di quanto già eventualmente corrisposto dall’appaltatore cessante ai sensi dell’art. 16, punto 5, del CCNL stesso