Nessun requisito formale per la trasformazione del rapporto da part time a tempo pieno

La Corte di Cassazione, con ordinanza 19 febbraio 2024 n. 4350, ha statuito che in base alla continua prestazione di un orario di lavoro pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno, un rapporto di lavoro nato come a tempo parziale può trasformarsi in un rapporto di lavoro a tempo pieno, nonostante la difforme, iniziale, manifestazione di volontà delle parti, non occorrendo alcun requisito formale per la trasformazione di un rapporto a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno.