Pubblico impiego e concetto di equivalenza delle mansioni

La Corte di Cassazione, con ordinanza 12 febbraio 2024 n. 3854, ha affermato che il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito. Nel Pubblico Impiego, invece, assume rilievo solo il criterio dell’equivalenza delle mansioni (art. 52, co. 1, D.Lgs. n. 165/2001), con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacarne la natura equivalente.