Fondi di solidarietà e omesso versamento contribuzione correlata: l'Inps è litisconsorte necessario

Nell'ambito di un contenzioso volto alla condanna del datore di lavoro al pagamento all'INPS, quale gestore del Fondo di solidarietà di settore, di somme a titolo di contribuzione correlata per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, deve affermarsi il principio per cui l'Ente previdenziale è litisconsorte necessario. La contribuzione "correlata", infatti, ha carattere obbligatorio in rapporto alla prestazione erogata e non è subordinata, quanto al suo verificarsi, ad alcuna preventiva autorizzazione dell'Ente, né ad alcuna valutazione del singolo assicurato circa l'utilità che gliene possa derivare ai fini pensionistici, come invece tipicamente accade nelle ipotesi di "contribuzione volontaria" (Corte di Cassazione, ordinanza n. 25392/2020)

Una Corte di appello territoriale aveva confermato la pronuncia di primo grado e rigettato le domande proposte da alcuni impiegati di banca, con cui costoro chiedevano accertarsi il loro diritto alla rideterminazione della contribuzione correlata, da versare da parte del datore al Fondo di solidarietà del personale dipendente dalle imprese di credito, calcolata sulla base di tutta la retribuzione percepita, incluse le voci cd. "variabili", con conseguente condanna della società al versamento all'Inps della differenza tra quanto versato e quanto asseritamente dovuto.
Avverso la sentenza i medesimi lavoratori propongono così ricorso in Cassazione, lamentando principalmente che la Corte territoriale avrebbe errato a non tenere conto della volontà delle parti, consacrata nel verbale di conciliazione dalle stesse sottoscritto, di proseguire la "contribuzione volontaria" e di determinare la retribuzione di riferimento tenendo conto di tutte le voci retributive previste dal contratto collettivo di settore.
Per la Suprema Corte, in conformità al principio di legittimità di recente statuito (Corte di Cassazione, sentenza n. 8956/2020), preliminarmente all'esame dei motivi, va rilevata la nullità del giudizio per difetto di integrità del contraddittorio.
Nella citata sentenza, infatti, nell'ambito di un analogo contenzioso volto alla condanna del datore di lavoro al pagamento all'INPS, quale gestore del Fondo di solidarietà del personale dipendente delle aziende di credito (D.M. n. 158/2000), di somme a titolo di contribuzione, viene affermato il principio secondo cui, nella controversia ove il lavoratore lamenti il mancato versamento della contribuzione correlata da parte del datore di lavoro, l'Ente previdenziale è litisconsorte necessario. L'obbligo del Fondo di provvedere ad accreditare la contribuzione presso la gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore, infatti, costituisce oggetto di una autonoma obbligazione di diritto pubblico. E ciò, indipendentemente dal fatto che la normativa di settore ponga formalmente a carico del Fondo il versamento all'INPS della contribuzione correlata, trattandosi di onere che grava in ultima analisi sull'istituto di credito alle cui dipendenze ha prestato servizio il lavoratore prima dell'accesso al Fondo medesimo.
Al riguardo, poi, la nullità del giudizio per difetto di integrità del contraddittorio è rilevabile in ogni stato e grado del processo e dunque anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato, da qui derivandone la necessità di rimettere le parti avanti al primo giudice affinché provveda alla sua instaurazione ex novo, previa integrazione del contraddittorio.