Attività di progettazione: IVA ordinaria

Con la risposta 21 gennaio 2021, n. 53, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'applicazione dell'aliquota IVA prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto relativi alla costruzione delle opere, ai sensi del numero 127-septies) della Tabella A, Parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Nel caso di specie, l'Istituto Nazionale, ente pubblico non economico che svolge attività di ricerca scientifica, teorica e sperimentale, nel perseguimento della propria missione, si avvale in via prioritaria della collaborazione con le Università, regolata da apposite convenzioni, per promuovere e provvedere alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali.
L'Istituto si compone di strutture operative, tra sezioni e laboratori nazionali ed intende potenziare i laboratori con l'obiettivo di realizzare un nuovo complesso edilizio denominato che ospiterà un Laboratorio di Studi Avanzati nel campo delle nuove tecnologie.
L'Istituto fa presente che nel costruendo Edificio non si svolgeranno solo le attività di ricerca istituzionali, ma anche un intenso programma formativo destinato a laureandi, dottorandi e borsisti di Università italiane e straniere, oltre che per il proprio personale e di altri centri di ricerca.
Al progetto, infatti, collaborano in maniera diretta le Università.
L'istante riferisce che con la risposta all'interpello l'Agenzia delle entrate ha precisato che "l'edificio denominato BETA sarà destinato ad accogliere non solo laboratori di ricerca scientifica, ma anche attività didattiche e formative destinate a laureandi, dottorandi e borsisti di università straniere, nonché al personale dell'ente pubblico interpellante e di altri centri di ricerca (...) si ritiene che l'infrastruttura denominata BETA possa essere ricondotta fra gli "edifici scolastici" di cui all'art. 1 della L. n. 659/1961, assimilabili alle "case di abitazione non di lusso" di cui al citato articolo 2, secondo comma, del R.D.L. n. 1094 del 1938 e, quindi, nella categoria di immobili assimilati alle case di abitazione non di lusso".
Prima di iniziare con le attività di costruzione degli edifici costituenti l'infrastruttura BETA, è stata indetta dall'Istituto una gara per l'affidamento dell'incarico dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di tale progetto. A seguito dell'espletamento della gara, l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva è stato affidato ad un consorzio, con il quale l'ente istante ha stipulato un contratto di appalto.
L'istante chiarisce che "oggetto del contratto di appalto non è l'attività di costruzione, bensì la complessa attività di progettazione propedeutica alla costruzione dell'edificio." e che "L'attività di progettazione di ALFA risulta, infatti, di fondamentale importanza per la realizzazione dell'intero progetto BETA, basato su un cronoprogramma ben definito (...) e su una organizzazione interna finalizzata alla realizzazione dell'infrastruttura nei tempi e nei costi previsti, che comprendono anche la fase realizzativa" dell'Edificio ALFA.
L'istante, quindi, "chiarito che le attività di costruzione delle infrastrutture BETA (che ricomprendono anche l'Edificio) sconteranno l'aliquota IVA agevolata del 10 per cento" ai sensi del numero 127-quinquies della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, secondo quanto indicato nella risposta al precedente interpello n. xxx/2017, chiede chiarimenti in merito all'applicazione dell'aliquota IVA agevolata per le attività di progettazione finalizzate alla costruzione prevista dal punto n. 127-septies della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 secondo cui l'aliquota del 10 per cento si applica per le "prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto relativi alla costruzione delle opere".
L’Agenzia ritiene che le prestazioni di servizio di progettazione definitiva, di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione siano da assoggettare ad aliquota Iva ordinaria in quanto rese "autonomamente" ovvero mediante uno specifico rapporto contrattuale diverso rispetto a quello che disciplinerà le ulteriori "prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies".