IVA sul contributo erogato a sostegno di una riduzione TARI

Ai fini IVA, forniti chiarimenti sul trattamento applicabile al contributo erogato a sostegno di una riduzione tariffaria per il servizio di gestione dei rifiuti (Agenzia delle Entrate - Risposta 10 giugno 2021, n. 402).

Il Comune istante ha istituito, la TARI (la tariffa per la copertura dei costi inerenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani) secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. In ottemperanza alla deliberazione dell'Autorità, che ha previsto alcune misure di tutela straordinaria e urgenti derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale e locale dei provvedimenti normativi adottati al fine di contrastare l'emergenza da COVID-19, ha applicato le riduzioni della predetta tariffa per alcune categorie di utenze non domestiche sulla base della minore quantità di rifiuti dalle stesse prodotte.
Con riferimento al documento per la consultazione, il gestore del servizio rifiuti ha quantificato il danno economico subito per le utenze dello stesso Comune.
Il Comune, successivamente, con delibera, ha stanziato un importo - quale contributo a titolo di indennizzo stimato a copertura delle riduzioni applicate - finanziandolo con una quota dei trasferimenti del Fondo Funzioni Fondamentali, di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020. L'istante dovrà ora provvedere al trasferimento della somma al gestore del servizio.
Ciò premesso, il Comune ha chiesto di conoscere se il predetto contributo debba o meno essere assoggettato ad IVA con la conseguente emissione, da parte del gestore beneficiario, della fattura in regime di split payment, oltre l'addebito dell'addizionale provinciale.

Al riguardo, l’Agenzia ritiene che il contributo riconosciuto dal Comune al gestore si configura quale sovvenzione direttamente connessa con il prezzo della prestazione di servizi a cui è tenuta lo stesso gestore, destinata a coprire, totalmente o parzialmente, la riduzione decisa dal Comune con la citata delibera. Detta sovvenzione, infatti, è destinata a coprire, in tutto o in parte, la perdita che il gestore si troverebbe a fronteggiare in relazione alla riduzione della tariffa deliberata dal Comune per agevolare determinate categorie di utenze che, per l'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione epidemiologica, hanno visto sospesa la propria attività (con la conseguente riduzione nella produzione di rifiuti).
Da quanto evidenziato nella delibera comunale, il gestore sarà tenuto ad indicare nella bolletta l'importo della riduzione accompagnandola con la dicitura " sostegno comunale per riduzione tariffaria COVID-19"evidenziando, in tal modo, che la sovvenzione è destinata a coprire l'entità della riduzione e, dunque, che la stessa è direttamente connessa al prezzo dell'operazione in questione. La stessa sovvenzione viene, infatti, erogata direttamente al gestore tenuto a fornire la prestazione di servizi contrattualmente individuata, ossia la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
In tale contesto, dunque, si ravvisa un rapporto sinallagmatico tra la sovvenzione-contributo e la prestazione di servizi di gestione dei rifiuti.
Alla luce di quanto precede, l’Agenzia ritiene che la sovvenzione deliberata e versato dal Comune al gestore rientra nella base imponibile dell'operazione che il gestore è tenuto a svolgere, ai sensi delle citate disposizioni della Direttiva n. 112/2006/CE e dell'articolo 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto rappresenta un'integrazione sovvenzione direttamente connessa con il corrispettivo concordato in sede contrattuale con lo stesso Comune.
Nella sostanza il rapporto sinallagmatico intercorre tra il Comune (nella veste di committente) e il gestore (quale prestatore) e, quindi, il medesimo contributo di cui risulta beneficiario il gestore, seppur ispirato a finalità di carattere straordinarie dovute all'emergenza COVID-19 per compensare la riduzione delle tariffe concordate a favore di determinate utenze, risulta correlato alla specifica prestazione a cui è tenuto e obbligato contrattualmente lo stesso gestore nei confronti del Comune committente.
Tale contributo-sostegno deve essere, quindi, fatturato dal gestore in regime di split payment.