Spettacolo: irrilevanza fiscale dei contributi erogati

 

Non rilevano fiscalmente i contributi erogati ai settori dello spettacolo in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19 (Agenzia entrate - risposta 16 giugno 2021, n. 411).

 

L'art. 89 del DL Cura Italia (D.L. n. 18/2020) al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, ha previsto, nello stato di previsione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, l'istituzione di due Fondi da ripartire, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo.
Con decreto del 23 aprile 2020, il predetto Ministero ha disposto che una quota del Fondo emergenze di parte corrente fosse destinata al sostegno degli organismi operanti nello spettacolo dal vivo nei settori del teatro, della danza, della musica e del circo, che non fossero stati destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo nell'anno 2019.
Tra i requisiti richiesti per l'assegnazione delle risorse in esame, infatti, il cit. decreto richiede di "non aver ricevuto nell'anno 2019, contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla L. n. 163/1985".
Il successivo DL Rilancio (art. 183, co. 11-quater, D.L. n. 34/2020) ha previsto che nello stato di previsione del citato Ministero fosse istituito un Fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo, destinato alle imprese e agli enti di produzione e distribuzione di spettacoli di musica, che non siano già finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, disponendo una corrispondente riduzione del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
A seguito dell'emanazione dei citati decreti legge, il lMiBACT, con decreto del 19 ottobre 2020, n. 467, ha destinato una quota del Fondo emergenze di parte corrente di cui all’art. 89 del DL Cura Italia agli organismi appartenenti ai seguenti settori di cui al decreto ministeriale 27 luglio 2020, Teatri di rilevante interesse culturale, Centri di produzione teatrale, Teatri di Tradizione, Centri di produzione danza, il cui contributo FUS 2019 è inferiore alle entrate derivanti da incassi da biglietteria e abbonamento, al netto della prevendita, dichiarate a consuntivo 2019 per l'annualità corrispondente.
Pertanto, in relazione al regime fiscale applicabile al contributo erogato, l'articolo 10-bis del "decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), ha previsto che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, D.P.R. n. 917/1986.
Con tale disposizione, dunque, il legislatore al fine di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha riconosciuto ai contributi di qualsiasi natura e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza erogati, in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19, da chiunque e indipendentemente dalle modalità di fruizione, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, il regime esentativo previsto espressamente per talune tipologie di aiuti economici (art. 27 del decreto Cura Italia e art. 25 decreto Rilancio).