Sismabonus per gli acquirenti delle unità immobiliari

I benefici fiscali previsti dal sisma bonus, nel caso di imprese che, ai fini della successiva alienazione, avessero realizzato, dopo il 1° gennaio 2017, delle ristrutturazioni o ricostruzioni, mediante demolizione, di immobili - con documentato miglioramento sismico di una o più classi - sono estesi agli acquirenti delle predette unità immobiliari (AGENZIA DELLE ENTRARE - Risposta 01 ottobre 2020, n. 423).

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Servizio tecnico centrale- ha chiarito che il comma 1-septies) dell'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, come modificato dall'articolo 8 del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019 "tenuto conto della circostanza che l'estensione alle zone 2 e 3 è intervenuta successivamente al DM n. 58/2017, ha inteso concedere la possibilità che i benefici fiscali previsti dal sisma bonus, nel caso di imprese che, ai fini della successiva alienazione, avessero realizzato, dopo il 1° gennaio 2017, delle ristrutturazioni o ricostruzioni, mediante demolizione, di immobili - con documentato miglioramento sismico di una o più classi - siano estesi agli acquirenti delle predette unità immobiliari".
Sulla base di quanto sopra esposto, l’Amministrazione Finanziaria ritiene che, nel caso in esame, l'ottenimento dei benefici fiscali di cui all'articolo 16, comma 1-septies, spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l'asseverazione di cui all'articolo 3 del D.M. n. 58 del 2017 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.
Nella fattispecie,oggetto d’interpello, la società istante si occupa di costruzione e ristrutturazione immobiliare, opera nel territorio di un comune classificato a rischio sismico 3. La società dichiara di essere proprietaria, nel medesimo comune di un immobile assoggettato a intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione.
I lavori garantiscono la messa in sicurezza sismica dell'edificio e comportano la realizzazione di più unità immobiliari a uso civile abitazione.
Con riferimento a tale intervento, la società ha richiesto, il permesso di costruire, che è stato rilasciato dal Comune, la società ha presentato la comunicazione di inizio lavori, depositando contestualmente la relazione tecnica per l'ottenimento dei benefici fiscali legati agli interventi antisismici, con in allegato l'asseverazione prevista dal D.M. 58/2017, dalla quale risulta una riduzione di oltre due classi di rischio sismico.
Tanto premesso, l'istante chiede di sapere se gli acquirenti delle unità immobiliari potranno fruire della detrazione del prezzo di acquisto prevista dall'articolo 16, comma 1-septies del D.L. 63/2013. Il dubbio interpretativo è dovuto al fatto che l'agevolazione in esame inizialmente si applicava ai soli immobili situati in zona sismica 1, mentre dal 1° maggio 2019 è stata estesa anche a quelli situati nelle zone sismiche 2 e 3.
Con riferimento al quesito posto dalla società, il Fisco ritiene che gli acquirenti delle unità immobiliari possano fruire della detrazione di cui all'articolo 16-septies del decreto legge n. 63 del 2013, considerato che, secondo quanto dichiarato dall'istante, le "procedure autorizzatorie"per l'intervento di demolizione e ricostruzione sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019 (la domanda per l'ottenimento del permesso a costruire è stata presentata in data ... dicembre 2017, il comune di ... ha rilasciato il permesso a costruire in data ... dicembre 2018, il ... 2019 è stata presentata la comunicazione di inizio lavori e la relazione tecnica per l'ottenimento dei benefici fiscali legati agli interventi antisismici).