Fondo Salvaguardia Imprese: istruzioni dal MISE

Il Ministro dello Sviluppo Economico, con il decreto del 20 gennaio 2021, ha definito le modalità e i termini per la presentazione delle domande, il modello di domanda e l’ulteriore documentazione che le imprese sono tenute a presentare per richiedere l’accesso al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa.

Termini e modalità di presentazione delle domande

La domanda di accesso al Fondo Salvaguardia Imprese può essere presentata a decorrere dalle ore 12:00 del 2 febbraio 2021 e deve essere compilata esclusivamente in forma elettronica, utilizzando la procedura informatica accessibile dal sito www.invitalia.it.
La domanda di accesso può essere presentata soltanto dalle imprese in difficoltà che hanno avviato un confronto con la Struttura per la crisi d’impresa. A tal fine, la Struttura per la crisi d’impresa trasmette ad Invitalia l’elenco delle imprese con le quali risulta avviato un confronto e tutte le ulteriori informazioni eventualmente in possesso della stessa in funzione dell’attività svolta.
Qualora l’operazione di investimento prospettata riguardi una società diversa dall’impresa che versa in situazione di difficoltà economico-finanziaria, interessata all’acquisizione dell’impresa in difficoltà o alla prosecuzione dell'attività della stessa, la domanda di accesso al Fondo è presentata da tale impresa subentrante.
La domanda, redatta in lingua italiana, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa proponente ovvero dell’impresa subentrante, pena l’improcedibilità della stessa.
L’iter di presentazione della domanda di accesso al Fondo, a pena d’invalidità, prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
a) accesso alla procedura informatica;
b) inserimento delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda;
c) generazione del modulo di domanda, contenente le informazioni e i dati forniti dall’impresa proponente e apposizione della firma digitale;
d) caricamento della domanda firmata digitalmente;
e) caricamento degli allegati firmati digitalmente;
f) invio dell’istanza, con conseguente rilascio del codice identificativo.
Le domande presentate secondo modalità non conformi a quanto indicato nel presente decreto non saranno prese in esame.
La domanda di accesso al Fondo deve contenere un programma di ristrutturazione finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla prosecuzione dell’attività di impresa. Ciascuna impresa proponente può presentare, per il medesimo programma di ristrutturazione, una sola domanda di accesso al Fondo.
I soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie dell’intervento. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Istruttoria e comunicazione di approvazione

Invitalia esegue l’attività di valutazione entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda di accesso al Fondo da parte dell’impresa proponente. Qualora, nel corso di svolgimento dell’attività di valutazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dall’impresa proponente, Invitalia può, una sola volta, richiederli mediante una comunicazione scritta. In tal caso, il predetto termine di 90 giorni si intende sospeso. Il procedimento è riavviato soltanto in caso di completezza formale e sostanziale delle ulteriori informazioni e documentazioni richieste.
Successivamente alla delibera di approvazione dell’operazione di investimento, Invitalia ne dà comunicazione al Ministero, all’impresa proponente e agli eventuali investitori privati indipendenti coinvolti nell’operazione stessa.
Con la comunicazione di approvazione, Invitalia autorizza la stipula di tutti gli atti necessari all’attuazione dell’operazione di investimento e comunica altresì l'ammontare dei contributi quale sostegno all’occupazione, qualora richiesti dall’impresa proponente e approvati da Invitalia.

Monitoraggio e gestione della partecipazione

Invitalia garantisce il monitoraggio dell’andamento dell’impresa proponente nella quale sono stati effettuati investimenti, anche mediante la partecipazione di rappresentanti designati dalla stessa Invitalia all’interno degli organi sociali. Invitalia, inoltre, effettua periodicamente un’analisi e valutazione dei dati economico-finanziari e delle informazioni gestionali, con un confronto tra le grandezze storiche e prospettiche.
Invitalia detiene la partecipazione per un arco temporale non superiore a 5 anni. Le modalità di uscita dall’investimento sono individuate all’interno dei patti parasociali, definiti con l’impresa proponente e gli eventuali investitori privati indipendenti. Nei medesimi patti parasociali sarà, altresì, previsto un controllo su eventuali variazioni al programma di ristrutturazione che dovessero verificarsi successivamente all’operazione di investimento.

Erogazione dei contributi e Cumulo

L’erogazione dei contributi a fondo perduto per il sostegno all’occupazione è subordinata all’attuazione dell’operazione di investimento.
Invitalia procede all’erogazione dei contributi a fondo perduto annualmente, a partire dalla data di avvio dell’operazione di investimento, a seguito della verifica dei dati occupazionali dell’impresa proponente.
Invitalia può effettuare, in qualsiasi momento, controlli presso l’impresa proponente, verificando il numero dei dipendenti come risultanti dall’attestazione della denuncia contributiva.
Gli aiuti concessi alle operazioni di investimento sono cumulabili con altri aiuti che l’impresa proponente ha ottenuto, durante il periodo di ristrutturazione, da altre fonti o nell’ambito di altri regimi, nel limite di 10 milioni di euro.