Infortunio sul lavoro: l'azienda si assicura contro i danni

Deve intendersi neIl'interesse dell’ impresa la polizza assicurativa, da questa stipulata, a copertura del danno economico ad essa derivante dalla perdita della prestazione lavorativa, per assenza del lavoratore, conseguente ad infortunio (Corte di Cassazione, Sentenza 09 maggio 2022, n. 14550).

Un’impresa edile stipulava una polizza assicurativa al fine di coprire i danni in caso di infortunio dei soci lavoratori, mirando in tal modo a restare indenne dai danni conseguenti all’assenza del lavoratore.

Subivano infortunio due dei lavoratori soci dell’impresa ed, in conseguenza di tali infortuni, l’assicurazione corrispondeva l'indennizzo risultante dal contratto, che veniva incassato non già dai soci ma per l'appunto dalla società medesima, in ragione di quanto previsto dalla polizza.
In occasione del terzo infortunio occorso ad altro lavoratore, quest’ultimo pretendeva il pagamento diretto della somma, in proprio favore, sostenendo che la stessa, incamerata dall'impresa in ragione della circostanza che l'assicurazione era nell'interesse di quest'ultima anziché nell'interesse dei soci, gli fosse, invece, dovuta a seguito dell’infortunio in base alla polizza in questione.

Confermando la sentenza di primo grado, la Corte d’Appello territoriale accoglieva la domanda del socio lavoratore, interpretando il contratto di assicurazione come un contratto stipulato, sì, dall'impresa, ma per conto dei lavoratori, che dunque dovevano ritenersi i diretti beneficiari della polizza.
Essa, peraltro, individuava questa come l'unica interpretazione possibile del contratto di assicurazione, pena la sua nullità dovuta al fatto che, altrimenti, il contratto, sarebbe stato privo di causa, o meglio, caratterizzato da un ingiusto arricchimento a favore della compagnia di assicurazione.

Avverso tale decisione ricorreva per cassazione l'impresa.

La tesi di questa, in particolare, era che la Corte d’appello avesse male interpretato il contratto in questione, intendendolo come un’assicurazione a vantaggio dei lavoratori anziché a vantaggio dell’ impresa come avrebbe dovuto invece essere.
Indice di questa seconda ipotesi era, secondo l'impresa, la clausola con la quale i soci convenivano che l'importo fosse liquidato all’ impresa medesima, oltre alla clausola nella quale era specificato che la polizza fosse stipulata dal contraente, cioè dall'impresa, "per coprirsi nei limiti e alle condizioni convenute del danno economico che ad essa potesse derivare da infortunio subito dalle persone assicurate".
La Corte di appello aveva, dunque, interpretato erroneamente il significato di queste due clausole e non ne aveva ricavato la volontà delle parti di assicurare l'azienda anziché i soci lavoratori.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, discostandosi, difatti, dalla tesi sostenuta dalla Corte di Appello, secondo cui sarebbe nullo un contratto in cui l'impresa garantisce se stessa in caso di infortunio del lavoratore, e ciò in quanto essa si arricchirebbe in modo ingiustificato, traendo il premio assicurativo da un danno altrui.
Tale ipotesi sarebbe, invece, a parere dei Giudici, meritevole di tutela in quanto il danno assicurato differirebbe dalla mera lesione psicofisica del lavoratore e consisterebbe nel pregiudizio che dalla mancata prestazione lavorativa deriva all'impresa. Essa copre, dunque, in tal modo, un danno proprio derivante dalla perdita momentanea della prestazione lavorativa, e non un danno altrui, e ha, di conseguenza, rilevante interesse alla stipula.
La Corte ha, altresì, evidenziato che la tesi della Corte di Appello fosse, nel caso sottoposto ad esame, contraddetta dal tenore letterale della polizza, da cui risultava chiaramente che l'assicurazione fosse neIl'interesse dell’ impresa, per danni derivanti da infortunio dei lavoratori.
Ad ulteriore conferma di tale interpretazione deponeva anche l'altra clausola, rubricata come "rinuncia del beneficio da parte dei soci", con cui si prevedeva che la liquidazione del danno fosse effettuata proprio in favore della contraente, ossia l'impresa.
Tanto premesso, i Giudici di legittimità hanno ritenuto che l'assicurazione fosse, pertanto, volta a rimediare alle conseguenze di un danno proprio dell’azienda, quale datrice di lavoro, dovendosi escludere, inoltre, nel caso di specie, sia l’ingiustificato arricchimento dell'impresa sia la nullità, per difetto di causa, del contratto di assicurazione concluso.