È "orario di lavoro" anche quello speso per recarsi sui luoghi di intervento

Partendo dalla corretta tesi, secondo cui è tempo di lavoro solo quello in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro, e che non è retribuibile il tempo necessario per recarsi al lavoro o per ritornare nel proprio domicilio, i giudici della Corte hanno specificato che nell’orario di lavoro deve essere ricompreso anche il tempo necessario per recarsi al luogo d’intervento (Corte di Cassazione - Sentenza 29 novembre 2021, n. 37286).

Il caso di specie riguarda lavoratori che deducevano di aver lavorato (fino all'entrata in vigore dell'accordo collettivo del 27.3.13) per 38,10 ore settimanali distribuite su cinque giorni, con orario giornaliero di 7,38 ore, inclusi i tempi di spostamento dalla sede della datrice al luogo di primo intervento, nonché lo spostamento dal luogo dell'ultimo intervento alla sede datoriale. Nella sede datoriale timbravano l'orologio di controllo, ricevevano l'indicazione degli interventi da effettuare, prelevavano il mezzo aziendale e le attrezzature e si recavano presso il luogo del primo intervento.
I ricorrenti deducevano che l'accordo sindacale del 27.3.13 aveva introdotto un nuovo modello organizzativo delle attività 'on field' con decorrenza dal 10 luglio 2013. Evidenziavano, in particolare, che la società trasmetteva giornalmente l'elenco dei luoghi d'intervento e gli orari degli appuntamenti con i clienti attraverso il telefono cellulare aziendale.
Con riferimento all'orario di lavoro, i ricorrenti deducevano che l'inizio della prestazione lavorativa giornaliera coincideva con il loro arrivo presso la prima "work request" entro le ore 8,30, con timbratura e trasmissione dei dati relativi all'intervento tramite telefono cellulare. Analogamente la fine dell'orario lavorativo giornaliero avveniva presso l'ultima work request, decorse 7 ore e 38 minuti dalla prima timbratura. I lavoratori potevano, quindi, scegliere se ricoverare l'autovettura aziendale e le attrezzature presso la sede aziendale più vicina ovvero presso il loro domicilio privato.
Sul punto l'accordo collettivo prevedeva (non dovendo più recarsi prima in azienda) una franchigia (non retribuita) di trenta minuti per recarsi sul luogo del primo intervento a carico dei lavoratori che decidevano di ricoverare l'autovettura aziendale presso il loro domicilio. Per coloro che, al contrario, prelevavano il mezzo dalla sede aziendale, la franchigia era di 15 minuti, fermo restando che se i tempi per recarsi dal cliente superavano questa durata, la società era tenuta a retribuire il dipendente per l'eccedenza. Lo stesso meccanismo si applicava anche al termine della giornata lavorativa, al rientro del lavoratore.
I ricorrenti lamentavano che per effetto dell'accordo collettivo del 27.3.13 il loro orario lavorativo era aumentato a 8 ore e 8 minuti, per complessive 40 ore e 40 minuti settimanali, e che parte di questo, corrispondente ai tempi di spostamento da e per le "work requests", non era retribuita (causa franchigia). Ad avviso dei ricorrenti, il predetto accordo era, pertanto, illegittimo perché contrario all'art.2  lett. a), D.Lgs. n. 66\2003, alla disciplina comunitaria in materia (direttiva 93\104\CE e 2000\34\CE) all'art. 2103 c.c. e all'art. 2113 c.c., in quanto mancava un espresso mandato dei lavoratori all'associazione sindacale firmataria dell'accordo volta alla rinuncia di parte della retribuzione.
Partendo dalla corretta tesi, secondo cui è tempo di lavoro solo quello in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro, e che non è retribuibile il tempo necessario per recarsi al lavoro o per ritornare nel proprio domicilio, nella specie la Corte di merito ha accertato che, in base alla nuova organizzazione scaturante dai menzionati accordi collettivi, l'auto aziendale è utilizzabile solo per recarsi presso il richiesto luogo dell'intervento (o tornare da esso alla loro abitazione) e che compete alla società stabilire (o modificare) il luogo del primo e dell'ultimo intervento, sicché non si comprenderebbe perché tale tempo non debba essere considerato tempo di lavoro.
La società ha acquisito il vantaggio (rispetto alla precedente organizzazione), di disporre di lavoratori che si recano direttamente sul luogo dell'intervento e non si vede perché questo tempo non debba essere considerato di lavoro così come era (pacificamente) considerato quello impiegato per raggiungere il luogo dell'intervento dopo aver timbrato il cartellino in azienda.
In sostanza, nel caso di specie, il mutamento in pejus per i lavoratori è dato dalla franchigia di 15 o 30 minuti previsti dagli accordi sindacali: mentre col precedente sistema i tecnici on field lavoravano 7 ore e 38 minuti, compreso il tempo impiegato per recarsi dalla sede al luogo dell'intervento (e viceversa), col nuovo sistema lavorano invece 7 ore e 38' effettivi, e cioè al netto degli spostamenti, non essendo essi retribuiti, almeno nei limiti della franchigia.
La Corte ha inoltre accertato che i lavoratori in auto sono muniti di terminale aziendale (FAS) con cui visualizzano i luoghi degli interventi stabiliti dall'azienda, 'timbrano' l'orario di inizio del lavoro (geolocalizzazione a parte) e ricevono le disposizioni della T.: ciò rafforza il concetto che in tali tempi sono etero diretti dall'azienda.
Deve d'altro canto precisarsi che per pacifica giurisprudenza di legittimità i tempi preparatori della prestazione (ad es. quello impiegato per indossare la tuta o divisa aziendale) rientrano nell'orario di lavoro se svoltisi sotto la direzione ed il controllo del datore di lavoro.