INDUSTRIA BOLZANO: apprendistato per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore

Siglato il 6/7/2021, tra l’Assoimprenditori Alto Adige/Unternehmerverband Siidtirol e l’ASGB, la CGIL-AGB, la SGBCISL, la UIL-SGK, l’accordo provinciale per la disciplina dell'apprendistato per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore nel settore industria della provincia autonoma di Bolzano.

Possono essere assunti con contratto di apprendistato per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore in tutti settori di attività i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e non abbiano ancora compiuto i 25 anni e che sono in possesso dei requisiti per poter frequentare il corso biennale per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria come disciplinato dalla normativa provinciale; tali requisiti sono il conseguimento del diploma professionale o la conclusione del percorso di quattro anni di studio presso la scuola professionale e il superamento dell'apposito esame di ammissione.
La formazione degli apprendisti nei rispettivi ambiti di apprendimento (scuola e azienda) è disciplinata dagli ordinamenti formativi dei rispettivi mestieri.
Le Parti firmatarie riconoscono che i contenuti formativi del percorso finalizzato al conseguimento del diploma di maturità attraverso l'apprendistato costituisce un implicito e significativo arricchimento complessivo delle competenze generali e professionali del lavoratore.
Tenuto conto della legislazione speciale vigente in Provincia di Bolzano in materia di apprendistato, si stabilisce che qualora la durata del periodo di apprendistato fissato in 24 mesi, fermo restando l'eventuale periodo di prolungamento, venga a scadere nel corso dell'anno scolastico, il datore di lavoro, possa recedere dal contratto con un preavviso di 15 giorni oppure, in alternativa, confermare la qualifica professionale con la possibilità di concedere i permessi giornalieri non retribuiti per la frequenza della scuola professionale fino alla sessione di esame di fine apprendistato relativa all'anno scolastico in corso e per i giorni d'esame, secondo le modalità ed i termini fissati dal Regolamento di attuazione.

La retribuzione dell'apprendista è determinata per tutta la durata del contratto in percentuale sulla retribuzione globale lorda prevista dal rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro per l'operaio/impiegato qualificato, nella seguente misura:
- 85% nel caso di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale su cinque giorni;
- 75% nel caso di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale su sei giorni.
La retribuzione come sopra evidenziata è dovuta anche per le ore di frequenza scolastica a condizione che si svolgano durante il normale orario di lavoro.
Le Parti concordano che nell'ipotesi in cui l'apprendista aderente al fondo di previdenza complementare di categoria, ovvero, al Fondo Laborfonds aumenti la propria quota a favore di detto fondo ad una percentuale pari al 3% o a una percentuale superiore al 3% della retribuzione a tal fine prevista dal rispettivo CCNL, il datore di lavoro destinerà a tale fondo una quota pari al 3% della stessa retribuzione a decorrere dalla rispettiva comunicazione al datore di lavoro.

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e avrà vigore fino al 31/12/2022.