Nuovo CCNL per i dipendenti delle testate periodiche locali

Sottoscritto, il 30/6/2021, tra l'ANSO e FISC , il nuovo contratto collettivo per la regolamentazione dei rapporti di lavoro di natura giornalistica nelle testate periodiche di informazione a diffusione locale e nelle testate on line prevalentemente locali

Il nuovo accordo contrattuale nazionale collettivo stabilisce sin d'ora il nuovo campo di applicazione del futuro CNLG di settore, che regola il rapporto di lavoro di natura giornalistica svolto nelle testate periodiche di informazione a diffusione locale, pubblicate anche on line, purché - anche singolarmente - non costituiscano network o franchising e non risultino collegate su più aree geografiche.
Il CNLG regola altresì il rapporto di lavoro di natura giornalistica svolto nelle testate di informazione esclusivamente on line, che pubblicano notizie locali, purché - anche singolarmente - non costituiscano network o franchising e non risultino collegate su più aree geografiche, il tutto previa autorizzazione da parte della competente commissione paritetica nazionale;
Sono escluse dall'applicazione del CNLG le testate collegate (anche tramite contratti di services o di collaborazione esterni) con aziende editrici di quotidiani o periodici nazionali o con gruppi editoriali che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo Fieg-Fnsi. Così come sono altresì escluse dall'applicazione del futuro CNLG le aziende dell'emittenza radio televisiva e delle telecomunicazioni e le piattaforme digitali definite "over the top" e le aziende ad esse collegate;
Le aziende editrici di testate periodiche ed on line non rientranti nel perimetro sopra delineato, possono richiedere l'applicazione del CNLG alla Commissione paritetica nazionale contrattuale, che dovrà esprimersi con parere unanime.
Le aziende che applicheranno il presente accordo nazionale, dovranno darne immediata comunicazione all'apposita Commissione paritetica, che le parti firmatarie si impegnano a costituire contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo.
I seguenti minimi sono riconosciuti secondo le decorrenze indicate in tabella.

QUALIFICA

MINIMO

NOVEMBRE 2020

MINIMO

1/1/2022

MINIMO

1/1/2023

Collaboratore fisso 1.300,00 1.340,00 1.380,00
Praticante 1.320,00 1.360,00 1.400,00
Redattore (con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico) 1.440,00 1.480,00 1.520,00
Redattore (con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico) 1.560,00 1.610,00 1.660,00
Coordinatore 1.680,00 1.740,00 1.800,00

TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO PER I COLLABORATORI COORDINATI
a) periodici (settimanali, bisettimanali e trisettimanali) e testate on line per 100 articoli all’anno di non oltre 1.800 battute ciascuno: € 5.000
b) periodici mensili per 12 articoli all’anno di almeno 7.000 battute: € 3.000

FERIE
I giornalisti hanno diritto per ogni anno di servizio prestato ad un periodo di ferie retribuito di 26 giorni lavorativi. Per i giornalisti aventi un’anzianità aziendale superiore a dieci anni, il periodo di ferie retribuite è aumentato a 30 giorni lavorativi. Per i praticanti il periodo di ferie retribuito è fissato in 24 giorni lavorativi all’anno

CASAGIT SALUTE
Sulla retribuzione mensile, di cui al primo capoverso, l'azienda verserà:
- il contributo contrattuale del 3,6% trattenuto sulla retribuzione del giornalista;
- l'1% a carico dell'azienda;
- lo 0,30% di trattenuta quote sindacali, se espressamente delegata per iscritto dal giornalista.
Nei casi di retribuzione inferiore al minimo tabellare, l'azienda:
- per i periodi in cui la retribuzione del giornalista si attesta, per qualsiasi ragione su valori inferiore a € 1.300,00 ma comunque superiore a € 1.200,00 opera la trattenuta come indicato al comma precedente e la Casagit Salute manterrà la copertura integrale del profilo;
- in caso di retribuzione inferiore a € 1.200,00 non opererà la trattenuta e la Casagit Salute sospende la copertura assicurativa, fatta salva la facoltà del giornalista di richiedere all'azienda la trattenuta contributiva che, però, dovrà essere calcolata sull'ultima retribuzione utile percepita non inferiore a € 1.300,00.