CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA: Adeguamento economico 9/6/2021

Firmato il 9/6/2021, tra FEDERMECCANICA, ASSISTAL e FIM, FIOM e UILM, l’accordo per la definizione dell’incremento retributivo complessivo, in vigore dall’1/6/2021, relativa all’Ipca consuntivata 2020

Le Parti FEDERMECCANICA, ASSISTAL e FIM, FIOM e UILM firmatarie del CCNL Metalmeccanica Industria, in adempimento di quanto stabilito nell’Accordo di rinnovo 5/2/2021, si sono incontrate per definire la quota dell’incremento retributivo complessivo, in vigore dall’1/6/2021, relativa alla dinamica consuntivata dell’Ipca 2020 al netto degli energetici importati.
Per quanto riguarda i minimi retributivi, la quota relativa all’IPCA 2020 è ricompresa nella 1.a tranche di giugno 2021 degli incrementi retributivi complessivi, come previsti nell’accordo di rinnovo del 5/2/2021 e di seguito riportati

Livelli

Quota IPCA 2020 (ricompresa nella 1.a tranche, giugno 2021, degli incrementi retributivi complessivi)

Minimi retributivi dall’1/6/2021

D1 7,34 1.488,89
D2 8,14 1.651,07
C1 8,32 1.686,74
C2 8,50 1.722,41
C3 9,10 1.844,64
B1 9,75 1.977,19
B2 10,46 2.121,20
B3 11,68 2.368,12
A1 11,96 2.424,86

Sulla base dei valori dell’IPCA sono stati definiti i nuovi importi dell’indennità di trasferta forfettaria e dell’indennità di reperibilità.

Indennità di Trasferta dall’1/6/2021:

Misura dell’indennità

Dall’1/6/2021

Trasferta intera 44,12
Quota per il pasto meridiano o serale 11,92
Quota per il pernottamento 20,28

Indennità di Reperibilità dall’1/6/2021:

compenso giornaliero

 

Livello

16 ore (giorno lavorato)

24 ore (giorno libero)

24 ore festive

D1-D2-C1 4,95 7,45 8,05
C2-C3 5,90 9,26 9,93
Superiore al B1 6,78 11,15 11,74

 

compenso settimanale

 

Livello

6 giorni

6 giorni con festivo

6 giorni con festivo e giorno libero

D1-D2-C1 32,20 32,80 35,30
C2-C3 38,76 39,43 42,79
Superiore al B1 45,05 45,64 50,01

 

Alla luce della variazione dei minimi tabellari complessivi concordati nell’Accordo di rinnovo 5/2/2021, le parti hanno stabilito le seguenti percentuali relative all’utile minimo di cottimo da valere per i seguenti anni:

Livello

Dall’1/6/2021

Dall’1/6/2022

Dall’1/6/2023

Dall’1/6/2024

D1 0,90% 0,89% 0,88% 0,87%
D2 0,96% 0,95% 0,94% 0,93%
C1 0,96% 0,95% 0,94% 0,93%
C2 1,01% 1,00% 0,99% 0,98%
C3 1,00% 0,99% 0,98% 0,97%
B1 0,99% 0,98% 0,97% 0,96%