Ripresa dei versamenti contributivi sospesi, la rateizzazione dell'ulteriore 50%

Prorogata al 31 gennaio 2021 la scadenza della prima rata delle ulteriori 24 rate mensili, per il versamento del restante 50% delle somme dovute a seguito delle sospensioni contributive per l’emergenza COVID-19 (art. 97, D.L. 14 agosto 2020, n. 104). Quanto alle modalità di versamento tramite modello F24, rimangono ferme quelle già espletate per il versamento del primo 50% (Inps, messaggio 13 gennaio 2021, n. 102)

Come noto, la rateizzazione dei versamenti contributi sospesi per l’emergenza COVID-19, prevedeva la possibilità per i contribuenti di modulare l’adempimento, versando il 50% delle somme oggetto di sospensione in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili entro il 31 dicembre 2020. Per il restante 50% delle somme dovute, invece, è stata prevista una rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili con prima rata da versare entro il 16 gennaio 2021. Peraltro, visto il perdurare della situazione di emergenza, il versamento della prima rata è considerato validamente intervenuto anche se effettuato entro il 31 gennaio 2021.
Per ciascuna Gestione previdenziale, l’importo minimo di ognuna delle 24 rate non può essere inferiore a 50,00 euro. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dalla rateizzazione e sull’importo residuo diventano dovuti, con decorrenza 16 settembre 2020, gli interessi legali.
Resta in ogni caso ferma la possibilità per il contribuente di effettuare il pagamento in unica soluzione anche del restante 50% delle somme dovute.
In assenza di regolarizzazione di tale debito residuo, anche attraverso la ordinaria rateazione amministrativa (art. 2, co. 11, D.L. n. 338/1989), il credito è trasferito all’Agente della Riscossione, con la formazione dell’avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
Le aziende con dipendenti, per il versamento delle ulteriori 24 rate mensili di pari importo, provvedono al pagamento tramite modello "F24", compilando la "Sezione INPS" con le modalità indicate nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo "DSOS" ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N966; N967; N968; N969; N970; N971; N972; N973).

Codice Sede

Causale contributo

Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda

Periodo dal

Periodo al

Importi a debito versati

DSOS PPNNNNNCCCN9XX mm/aaaa mm/aaaa


Nel caso in cui il contribuente usufruisca di più sospensioni con la medesima scadenza di restituzione, deve compilare più righe del modello "F24", una per ogni periodo/periodi oggetto di sospensione, valorizzando separatamente i codici corrispondenti.

Codice Sede

Causale contributo

Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda

Periodo dal

Periodo al

Importi a debito versati

DSOS PPNNNNNCCCN9XX 03/2020 03/2020
DSOS PPNNNNNCCCN9XX 04/2020 04/2020


Gli artigiani e i commercianti, per il versamento delle rate, possono continuare ad utilizzare l’apposita codeline visualizzabile nel "Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti" alla sezione Posizione assicurativa, Dilazioni, "Mod. F24 Covid19", dove è possibile scaricare anche il relativo modello "F24" precompilato.
I committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata provvedono ai relativi versamenti compilando la "Sezione INPS" del modello "F24" nel seguente modo.

Codice Sede

Causale

contributo

Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda

Periodo dal

Periodo al

Importi a debito versati

  CXX/C10   mm/aaaa mm/aaaa  


Infine, le aziende agricole assuntrici di manodopera devono continuare ad utilizzare la codeline comunicata per il pagamento delle rate del primo 50% dell’importo. La codeline è consultabile nelle news individuali del "Cassetto previdenziale Aziende Agricole".