Integrazione salariale COVID, la richiesta per le ulteriori 9 settimane per periodi dal 14 settembre

La scadenza dei 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l'autorizzazione, per la trasmissione dei dati necessari al pagamento, decorre dalla data di invio della PEC e così devono intendersi eventuali comunicazioni difformi, già inoltrate alle aziende e agli operatori intermediari. In merito poi al secondo periodo di 9 settimane dei nuovi trattamenti, la trasmissione delle istanze deve riguardare periodi non antecedenti al 14 settembre 2020 e non successivi al 31 dicembre 2020, ed è già possibile a decorrere dal 15 ottobre 2020, a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alle prime 9 settimane (Inps, messaggio 15 ottobre 2020, n. 3729).

Come noto, con la pubblicazione in G.U. del 7 ottobre 2020 del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, entrato in vigore il giorno successivo, è stata disposta (art. 3) la proroga al 31 ottobre 2020 delle scadenze dei termini decadenziali per l’invio delle domande di trattamenti di cassa integrazione (ordinaria, in deroga e CISOA) e di assegno ordinario, nonché dei dati utili ai rispettivi pagamenti diretti (modelli SR41 e SR43 semplificati), precedentemente fissati al 31 agosto 2020 ed al 30 settembre 2020 (art. 1, commi 9 e 10, D.L. 14 agosto 2020, n. 104). Pertanto, come già anticipato nella circolare n. 115 del 30 settembre 2020, le domande e la documentazione utile per i pagamenti diretti, inviate dalle aziende oltre le precedenti scadenze del 31 agosto 2020 e del 30 settembre 2020, sono considerate utilmente trasmesse purché presentate entro la data del 31 ottobre 2020.
Altresì, con riguardo al termine decadenziale relativo alla trasmissione dei dati necessari al pagamento, coincidente con la fine del mese successivo a quello in cui termina il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa ovvero con la scadenza dei 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l'autorizzazione, laddove quest’ultimo termine sia più favorevole all'azienda, deve ritenersi valida, come data di notifica, quella di invio della PEC. Conseguentemente, devono ritenersi così intese eventuali comunicazioni difformi, inoltrate alle aziende e agli operatori intermediari in data precedente al 15 ottobre 2020 (data di pubblicazione del messaggio).
Quanto, infine, al secondo periodo di nove settimane di trattamenti (D.L. n. 104/2020), la trasmissione delle istanze, che deve riguardare periodi non antecedenti al 14 settembre 2020 e non successivi al 31 dicembre 2020, è già possibile a far tempo dal 15 ottobre 2020 (data di pubblicazione del messaggio), a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alle prime nove settimane da parte delle Strutture territoriali dell’Inps. Il rispetto delle condizioni previste (art. 1, co. 2, D.L. n. 104/2020), per cui le richieste inviate devono riferirsi a un periodo successivo rispetto alle prime 9 settimane di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario e detto periodo deve già essere stato interamente autorizzato e decorso, è verificato in sede di istruttoria delle domande, costituendo presupposto per il riconoscimento della legittimità dei trattamenti richiesti.