Detrazione acquisto case antisismiche: precisazioni dal Fisco

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 14 luglio 2020, n. 213, ha fornito chiarimenti sulle detrazioni fiscali per l’acquisto di case antisismiche.

Nel caso di specie, la società istante ha come oggetto sociale l'attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali.
L'istante intende eseguire un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio e chiede se, al fine di garantire ai futuri acquirenti la possibilità di usufruire della detrazione di cui all'articolo 16- comma 1-septies, D.L. n. 63/2013:
1. sia assolutamente necessario che la società istante acquisisca la proprietà dell'immobile su cui effettuare interventi antisismici;
2. nel caso sia necessario acquisire la proprietà dell'immobile su cui effettuare interventi antisismici sia possibile affidare tali lavori ad un'altra impresa di costruzioni;
3. nel caso in cui sia possibile affidare i lavori ad un'altra impresa quali siano i requisiti richiesti alla società di costruzione che commissiona i lavori anche in virtù di una recente risposta dell'Agenzia delle entrate che ha affermato che "l'espressione "impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare" debba essere intesa nell'accezione più ampia, includendo, quindi, non solo le imprese che eseguono i lavori di costruzione/ristrutturazione direttamente ma anche quelle che, pur potendoli astrattamente realizzare, li effettuano tramite imprese appaltatrici."
4. sia possibile lasciare la proprietà dell'edificio in capo agli attuali titolari (non esercenti attività d'impresa) effettuare direttamente i lavori (o commissionare ad altra impresa l'effettuazione di tali lavori) e, infine, provvedere alla successiva vendita a lavori ultimati.
5. sia possibile che il beneficiario della detrazione di cui all'articolo 16, comma 1-septies sia una persona giuridica.
6. precisando che l'intervento sull'edificio in questione avverrà attraverso il contributo ricevuto dal Commissario per la ricostruzione, chiede se tale contributo sia cumulabile con la detrazione in questione.

L’Agenzia delle Entrate evidenzia l'articolo 16, comma 1-septies del D.L. n.63/2013, inserito nel contesto delle disposizioni normative che disciplinano il c.d. "sisma bonus", si riferisce espressamente agli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, eseguiti mediante demolizione e ricostruzione di interi fabbricati - anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, nei limiti consentiti dalle disposizioni normative urbanistiche - e che determinino il passaggio a una o a due classi inferiori di rischio sismico.
Con riferimento ai quesiti 2) e 3), evidenzia che non è necessario che l'impresa istante esegua direttamente i lavori di miglioramento sismico di cui all'articolo 16 del D.L. n. 63 del 2013, bensì è possibile che tali lavori siano commissionati ad altra impresa esecutrice. Tuttavia, è necessario che l'impresa appaltante sia titolare del titolo abilitativo necessario alla realizzazione dei lavori finalizzati al miglioramento sismico e che sia un' impresa astrattamente idonea ad eseguire tali lavori. L'astratta idoneità, a titolo esemplificativo, è ritenuta sussistente attraverso la verifica del codice attività ATECO oppure attraverso la previsione espressa dell'attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare nell'oggetto sociale.
Con riferimento ai quesiti 1) e 4) non ritiene di accogliere la tesi dell'istante, poiché in contrasto con il tenore letterale della norma. Infatti, il comma 1-septies dell'articolo 16 si riferisce ad interventi edilizi di riduzione del rischio sismico: " provvedano alla successiva alienazione dell'immobile". Tale formulazione presuppone, quindi, il preventivo acquisto dell'immobile da parte dell'impresa di costruzione, l'effettuazione dei lavori edili (direttamente o tramite appalto) e, infine, la successiva cessione da parte dell'impresa proprietaria dell'immobile oggetto dell'intervento edilizio.
A differenza di quanto prospettato dall'istante, tale interpretazione non risulta discriminante nei confronti di un soggetto che acquista un immobile ristrutturato con criteri antisismici da un soggetto diverso da un'impresa di costruzioni. Infatti tali soggetti potranno, eventualmente, beneficiare di altre disposizioni normative con effetti simili a quelli prodotti dall'articolo 16, comma 1-septies. Ad esempio, in virtù dell'articolo 16, comma 1, del D.L. n. 63 del 2013 (che fa salve le disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del TUIR) alla disciplina del cd. "Sisma bonus" è applicabile l'articolo 16-bis, comma 8 del TUIR, il quale prevede, in caso di compravendita di un immobile, il trasferimento della detrazione non utilizzata dal venditore all'acquirente, salvo diverso accordo delle parti.
Con riferimento al quesito n. 5) l’Agenzia ritiene che la detrazione in questione possa essere fruita anche da soggetti titolari del reddito d'impresa in relazione ad immobili della società che siano oggetto dell'attività esercitata (i.e. beni merce).
Con riferimento al quesito n. 6) precisa che non osta alla fruizione della detrazione di cui all'articolo 16, comma 1-septies l'eventuale contributo ricevuto dal Commissario per la ricostruzione.