Smart working: procedura "semplificata" fino al 31 luglio

Laprocedura "semplificata" per la comunicazione di smart working prevista dall'articolo 90  lug .L. n. 34/2020 è utilizzabile fino al 31 luglio 2020. Lo ha chiarito il Ministero del lavoro nella faq del 9 luglio 2020.

Secondo la disposizione normativa contenuta nell’articolo 90 del DL 34/2020, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Per l'intero periodo di cui sopra, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dello stesso Ministero.
Il cit. articolo 90 specifica che, la modalità di lavoro agile attraverso la procedura "semplificata" attualmente in uso, sino alla fine dello stato di emergenza, è fissata al 31 luglio 2020 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020. Pertanto, allo stato attuale, detta procedura "semplificata" è utilizzabile sino al 31 luglio 2020.
Il riferimento della norma al 31 dicembre 2020 - precisa il Ministero del lavoro - è da intendersi come limite massimo di applicazione della procedura in parola, nel caso di proroghe allo stato di emergenza.
Resta inteso che sia le nuove attivazioni, sia le prosecuzioni dello svolgimento della modalità agile oltre la data del 31 luglio 2020 dovranno essere eseguite con le modalità e i termini previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.