ENTE BILATERALE ENFEA: PROROGA DEL TERMINE PER LE INIZIATIVE STRAORDINARIE PER COVID-19

Prorogato, al 10 settembre 2020, il termine delle Prestazioni ENFEA Sostegno al lavoro in presenza di COVID-19

ENFEA è l’ente a cui aderiscono le imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI sottoscritti con le Federazioni aderenti a CGIL, CISL e UIL.
Con Delibera Presidenziale ENFEA del 28/05/2020 è stata definita la prosecuzione della sospensione del versamento della quota di adesione ad ENFEA a mezzo F24/Uniemens, anche a seguito di quanto assunto dal Governo in materia di sospensione dei termini dei versamenti dei contributi previdenziali/contributivi (con la pubblicazione in GU del 19.05.2020 del DL 34/2020 - Decreto rilancio, ai termini dell’Art. 126), viene posticipato al 16 settembre 2020 (in luogo del 30 giugno) il termine di ripresa della riscossione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ......, ai contributi previdenziali e assistenziali, ......, sospesi per i mesi di aprile 2020 e di maggio 2020 a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e degli enti non commerciali, aventi i requisiti di cui all'art. 18 del Decreto Liquidità DL n. 23/2020.
Viene inoltre, stabilita la proroga al nuovo termine del 30 giugno 2020 delle prestazioni straordinarie COVID-19 previste dal relativo Regolamento ai punti 1.B, 2.A, 2.B, di seguito elencati, che avevano iniziale riferimento al periodo 23 febbraio - 3 maggio 2020. Il termine ultimo di presentazione di tali richieste di contributo è fissato al 10 settembre 2020.

1. PRESTAZIONI PER LE IMPRESE:
B - COSTI SOSTENUTI DALLE IMPRESE PER CONCEDERE PERMESSI RETRIBUITI AI PROPRI DIPENDENTI
Le imprese che hanno concesso, in aggiunta alle disposizioni di legge e contrattuali, giornate di permesso retribuito, nel periodo 23 febbraio-30 giugno, possono richiedere un contributo una tantum a parziale copertura (max 60%) dei costi sostenuti, rilevabili dalle relative buste paga, pari a:
- Max € 2.000,00 per imprese fino a 30 dipendenti;
- Max € 4.000,00 per imprese da 31 a 150 dipendenti;
- Max € 5.000,00 per imprese da 151 dipendenti.

2. PRESTAZIONI PER I LAVORATORI:
A - FONDO SOSTEGNO AL REDDITO. CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER TRATTAMENTI INDIVIDUALI DI INTEGRAZIONE SALARIALE A CAUSA DI EFFETTI DIRETTI O INDIRETTI COVID-19
Alle prestazioni già in essere per questo titolo, che permangono, si aggiunge una prestazione straordinaria per i lavoratori ai quali, dal 23 febbraio al 30 giugno (o quanto previsto da successive leggi relative a tutele da COVID-19), saranno riconosciuti trattamenti individuali di integrazione salariale previsti dalla               normativa vigente (Cigo, Cigs, Cds, cassa in deroga, e ogni altro strumento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro regolato dalla legge) a causa di effetti diretti o indiretti COVID19, rilevati dall'accordo sindacale o dalla comunicazione di avvio della procedura di consultazione.
In presenza di Accordo sindacale o di comunicazione di avvio della procedura di consultazione, per assenze giornaliere riconosciute nel periodo indicato, pari a non più di 26gg. lavorativi, anche non consecutivi e comunque autorizzati e indennizzati dall'Inps, saranno riconosciuti € 10,00 al giorno.

B - PERMESSI NON RETRIBUITI AI LAVORATORI.
Qualora, su domanda propria motivata da effetti da COVID-19, il lavoratore sia posto in condizione di permesso giornaliero non retribuito, ENFEA, erogherà al lavoratore un contributo una tantum pari ad un max di € 500,00, riproporzionato (€ 18,50) ai permessi giornalieri non retribuiti, rilevabili dalle relative buste paga, nel periodo 23 febbraio - 30 giugno 2020.