Commercialisti: precisazioni sul tirocinio a distanza

Con il Pronto Ordine n. 60/2020, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha fornito chiarimenti sullo svolgimento del tirocinio tramite modalità a distanza.

La possibilità per i tirocinanti di poter svolgere il tirocinio secondo modalità a distanza è resa necessaria dall’emergenza sanitaria in corso a causa della quale non deve essere pregiudicata la possibilità di continuare a svolgere il tirocinio necessario per l’accesso all’esame di abilitazione. Tale possibilità è stata inoltre espressamente affermata dal MIUR con il D.M. n. 38 del 24 aprile 2020.
Nel caso di specie, il dominus, a seguito della comunicazione effettuata dall’Ordine dei Commercialisti CNDCEC (Nota informativa n. 20/2020) della possibilità di svolgimento del tirocinio, nel periodo di emergenza sanitaria, secondo la modalità a distanza , ha richiesto all’Ordine stesso un prolungamento del periodo di pratica del tirocinante in quanto ritiene che l’avvenuta effettuazione del tirocinio secondo le suddette modalità non sia stata "esaustiva".
In merito a ciò, il CNDCEC con il P.O. 60/2020 ha precisato che il dominus non può richiedere il prolungamento del tirocinio in ragione della considerazione che l’avvenuta effettuazione dello stesso secondo modalità a distanza "non è stata esaustiva". Tra l’altro, ricorda che la sede di valutazione del tirocinio effettuato (e quindi della sua "esaustività") è esclusivamente l’esame di Stato dovendo il dominus semplicemente attestare l’effettuazione dello stesso presso il proprio studio professionale (in questo caso secondo le modalità a distanza).