Proroga versamenti dichiarazioni fiscali per contribuenti ISA

Pubblicato in G.U. (n. 162 del 2020) il D.p.c.m. del 27 giugno 2020 che stabilisce la proroga al 20 luglio 2020 dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali relative all’anno d’imposta 2019.

Come anticipato dal MEF (comunicato del 22 giugno 2020, n. 147), con il D.p.c.m. del 27 giugno 2020 è stata disposta la proroga dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali.
Il differimento non riguarda tutti i contribuenti, ma soltanto i soggetti (imprese e professionisti) che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del MEF (contribuenti ISA).
Il D.p.c.m. specifica espressamente che la proroga si applica anche:
- ai soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA;
- ai soggetti che adottano il regime di vantaggio;
- ai soggetti che adottano il regime forfetario;
- ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale che rientrano tra i contribuenti ISA o si trovano in una delle condizioni precedenti.

Per effetto della proroga, i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni dell'IRAP, che scadono il 30 giugno 2020, possono essere effettuati:
- entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
- dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Il differimento riguarda i versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali del 2020, pertanto si applica anche a quelli relativi ai contributi previdenziali (artigiani e commercianti, gestione separata Inps) e alle imposte sostitutive (ad esempio la cedolare secca sugli affitti) comunque liquidati con la dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda l’IRAP, si ricorda che il versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 è stato cancellato limitatamente alle imprese e professionisti, soggetti passivi IRAP, con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020.