Ulteriore proroga del pagamento dei diritti doganali

I soggetti che effettuano il pagamento dei diritti doganali (peridioci e differiti), per le rate in scadenza tra il 1° maggio 2020 ed il 31 luglio 2020 possono chiedere una proroga del pagamento di sessanta giorni senza applicazione di sanzioni ed interessi laddove risulti che il pagamento comporti gravi difficoltà di carattere economico o sociale. (AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - Determinazione 21 maggio 2020, n. 152155/RU)

Possono presentare istanza i titolari delle agevolazioni di pagamento, di cui all’art. 110 del CDU con le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del DPR n.43 del 1973, per le rate in scadenza nel periodo indicato, purché rientrino nelle seguenti categorie:
- soggetti di cui all’art. 61, comma 2, lettera n) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nell’articolo 61, comma 2, lett. o) della legge 24 aprile 2020, n. 27;
- soggetti di cui all’art. 18, commi 1 e 3 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, che dimostrino di aver subito nei mesi del 2019 corrispondenti a quelli della scadenza naturale dei "conti di debito" nel 2020, una diminuzione del fatturato:
a) di almeno il 33% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente, se nell’anno di imposta 2019 hanno prodotto ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro;
b) di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente, se nell’anno di imposta 2019 hanno prodotto ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro;
Resta ferma la prerogativa degli Uffici delle dogane e dei monopoli di valutare istanze degli operatori economici supportate nella autocertificazione da ulteriori ragioni che possono aver determinato una carenza di liquidità ovvero effetti di natura sociale.
La valutazione della riduzione dei ricavi deve essere effettuata considerando la mensilità precedente a quella di scadenza del "conto di debito" e quindi:
- mese di aprile relativamente ai pagamenti che scadono nel mese di maggio;
- mese di maggio relativamente ai pagamenti che scadono nel mese di giugno;
- mese di giugno relativamente ai pagamenti da eseguire a luglio.
Gli Uffici delle dogane e dei monopoli, in presenza di istanza resa ai sensi dell’articolo 161 del D.L. 34/2020, al verificarsi dei requisiti sopra indicati, possono autorizzare:
- la proroga di 60 giorni anche dei pagamenti già oggetto delle proroghe disposte con le Determinazioni Direttoriali di cui in premessa ed ora in scadenza tra il 1° maggio 2020 ed il 31 luglio 2020;
- l’estensione della proroga di ulteriori 60 giorni per i pagamenti il cui termine è scaduto tra il 1° e l’8 maggio 2020, che sono già stati prorogati di 30 giorni in applicazione della Determinazione Direttoriale n. 121878/RU del 21/4/2020.
In applicazione dell’art. 112, comma 3, del CDU, resta ferma la prerogativa degli Uffici delle dogane e dei monopoli di valutare istanze degli operatori economici supportate nella autocertificazione da ulteriori ragioni che possono aver determinato una carenza di liquidità ovvero effetti di natura sociale.
I soggetti che intendono usufruire del beneficio di cui alla presente Determinazione sono tenuti a presentare la relativa istanza utilizzando, anche per l’autocertificazione delle condizioni sopra indicateda rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000, il modulo allegato alla presente Determinazione.